Corte d’appello di Brescia, 29 giugno 2021

29 Giugno 2021

 Il mutamento del lavoratore sostituito, indicato al momento della proroga di un contratto a termine, determina in realtà l’insorgere di un nuovo rapporto a termine, con necessità di rispetto della disciplina sugli intervalli tra più contratti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
La Corte ha accertato che in caso di modifica del lavoratore da sostituire, indicato nella causale del contratto a termine per ragioni sostitutive al momento di un’ennesima proroga, si verifica il sorgere di un nuovo contratto  per novazione della ragione giustificatrice, e non già una proroga del precedente: ne deriva la necessità di rispettare l’intervallo minimo tra un contratto a termine e l’altro prescritto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015 (c.d. “stop & go”). Non avendo il datore di lavoro rispettato tale termine, essendosi limitato a comunicare al centro per l’impiego la proroga del contratto, con causale identica ma nominativo del lavoratore da sostituire differente, la Corte conferma la sentenza di primo grado che ha dichiarato la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.