Corte d’appello di Messina, 18 marzo 2022

18 Marzo 2022

Nel settore nautico, la conversione a tempo indeterminato del rapporto in conseguenza della stipulazione di plurimi contratti a termine si configura nella forma della garanzia di continuità del rapporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Società proponeva appello avverso la sentenza che aveva riconosciuto l’illegittimità del termine apposto al contratto di un lavoratore del settore marittimo: il lavoratore aveva agito, date le plurime e successive convenzioni di arruolamento a viaggio, per l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al proprio contratto, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento del risarcimento previsto dall’art. 32 L. n. 183/2010. I giudici della Corte messinese accertando che nel caso di specie la stipulazione di plurimi contratti a termine fosse avvenuta in frode alla legge, e riconoscendo altresì la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato intercorso tra le parti, affermano che la conversione del rapporto di lavoro assume la forma propria, nel settore nautico, della garanzia della continuità del rapporto di lavoro. Mediante tale istituto, il rapporto di lavoro nel settore marittimo si deve considerare sussistente anche nei periodi in cui il lavoratore non è imbarcato, con conseguente maturazione del diritto alle ferie e ai riposi.