Corte d’appello di Roma, 12 marzo 2021

12 Marzo 2021

Un’altra pronuncia nella vicenda della cessione di Alitalia da CAI a SAI: riconosciuto il diritto al trasferimento per tutti i lavoratori e l’illegittimità del licenziamento dei lavoratori rimasti in capo alla cedente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte ricostruisce analiticamente la complessa disciplina del trasferimento d’azienda, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, concludendo che all’accordo sindacale raggiunto ai sensi del comma 4-bis dell’art. 47 legge n. 428 del 1990, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non è consentito di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all’art. 2112 c.c. cui il comma 4-bis si riferisce può riguardare esclusivamente le “condizioni di lavoro”, nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito. La deroga al principio di continuità dei rapporti di lavoro in capo al cessionario di tutti i dipendenti addetti all’azienda trasferita può valere solo per le procedure concorsuali liquidative, consentendo ai sindacati in tali casi di concordare il numero dei lavoratori il cui rapporto prosegua con l’acquirente.