Corte di Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2023, n. 1584

19 Gennaio 2023

Illegittimo l’esonero definitivo del ferroviere per scarso rendimento fondato esclusivamente su precedenti disciplinari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un ferroviere era stato licenziato (esonerato definitivamente dal servizio) dalla società datrice di lavoro per scarso rendimento (previsto dalla relativa disciplina del personale, ancorché in una parte diversa da quella dei provvedimenti disciplinari), in ragione del fatto che nel corso del suo lungo rapporto di lavoro aveva subito numerosissime sanzioni disciplinari. Nel conseguente giudizio promosso dal dipendente, la Corte, confermando la decisone dei giudici di merito, annulla il licenziamento applicando la tutela reintegratoria c.d. minore. In proposito, osserva che (i) la fattispecie di esonero per scarso rendimento di cui alla norma si connota per caratteri oggettivi e soggettivi analoghi all’omologo illecito disciplinare previsto dalla disciplina comune del rapporto di lavoro e a essa va pertanto applicato il divieto, più volte affermato dalla giurisprudenza in materia di procedimento disciplinare, di esercitare due volte il relativo potere in relazione allo stesso fatto; (ii) nel caso di specie, all’atto della formale contestazione del comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore, che ha motivato l’esonero definitivo, la società datrice di lavoro risultava avere già consumato il proprio potere disciplinare; (iii) la consumazione del potere disciplinare è ipotesi equiparabile alla mancanza di antigiuridicità del fatto contestato e, in quanto tale, è meritevole della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, co. 4, l. 300/70.