Corte di Cassazione, ordinanza 23 giugno 2022, n. 20313

23 Giugno 2022

Una nuova pronuncia della Cassazione sulla deduzione dell’aliunde perceptum o percipiendum dall’indennità risarcitoria da licenziamento annullato ex art. 18, 4° comma, S.L.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio che aveva visto il Tribunale e la Corte d’appello dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato, nell’ambito di un licenziamento collettivo, a una assistente di volo per violazione dei criteri di scelta, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente e al pagamento alla stessa di un’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, la Cassazione torna a occuparsi del tema relativo alla deduzione dall’indennità risarcitoria dell’aliunde perceptum e percipiendum. Sul punto, la Corte ribadisce quanto già statuito nella recentissima Cass. 3824/22, spiegando che il giudice, per determinare l’entità dell’indennità da corrispondere al lavoratore, deve, in primo luogo, calcolare la retribuzione spettante al lavoratore per l’intero periodo di estromissione (vale a dire dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione); da tale somma deve quindi sottrarre quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), o avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum), nel corso del medesimo periodo; se il risultato di questo calcolo – che fornisce l’entità complessiva del danno concretamente sofferto dal lavoratore in ragione del licenziamento illegittimo – è superiore o uguale all’importo corrispondente a 12 mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva disatteso tale principio, operando la detrazione dell’aliunde perceptum direttamente sul tetto massimo delle 12 mensilità, anziché sul danno complessivamente sofferto dal lavoratore per la perdita delle retribuzioni nell’intero periodo di estromissione: per tale ragione, la Cassazione annulla la decisione di merito affidando al giudice del rinvio il compito di determinare correttamente l’indennità risarcitoria spettante alla ricorrente.