Corte di cassazione, ordinanza 24 gennaio 2023 n. 2122

24 Gennaio 2023

Un caso di motivazione apparente di una sentenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria di una lavoratrice, inquadrata presso la direzione affari legali della società datrice di lavoro, che, dopo un periodo di importante ascesa professionale, era stata lasciata sostanzialmente inoperosa a lungo, ritenendo che la stessa non avesse assolto all’onere di dimostrare il danno (patrimoniale e non) alla professionalità derivante dall’accertato demansionamento. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, conferma anzitutto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di demansionamento, il danno professionale non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere provato dal lavoratore, anche attraverso l’allegazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità del lavoro prestato, la natura e il tipo di professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. Nel caso di specie, la Corte valuta del tutto apparente la motivazione della Corte d’appello che, pur accertando in maniera dettagliata caratteristiche della dequalificazione costituenti chiari, univoci indizi del danno professionale subito dalla dipendente, aveva genericamente affermato che mancava nel ricorso per cassazione l’allegazione e la prova dell’esistenza di esso.