Corte di cassazione, ordinanza 30 settembre 2021 n. 26512

30 Settembre 2021

Anche le mance sono tassabili come reddito di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il “casus belli” è quello del capo ricevimento di un noto hotel, che nel corso di un anno aveva percepito dai clienti, a titolo di mancia, la somma di €. 83.650. Nel giudizio promosso dal dipendente per contestare la pretesa dell’Agenzia delle entrate di ottenere il pagamento dell’IRPEF su tale reddito, da questa qualificato di lavoro a norma del TUIR, la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione al capo ricevimento, rilevando che le somme erano percepite in maniera occasionale e non dal datore di lavoro. La Cassazione, viceversa, respinge la domanda, in base al testo dall’art. 51 TUIR successivo al 2004, il quale qualifica, ai fini fiscali, reddito di lavoro dipendente qualunque valore conseguito in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche occasionale o proveniente da terzi. Salvo specifiche deroghe della legge, non estensibili ad altre ipotesi (ad es. le marce del croupiers, per le quali è prevista una deduzione forfettaria del 25%).