Corte di cassazione, ordinanza 6 settembre 2022 n. 26198

6 Settembre 2022

L’utilizzazione per scopi privati anche di un solo giorno di permesso sindacale giustifica il licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Impugnando in cassazione la pronuncia della corte d’appello che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento, il lavoratore aveva invocato la disciplina del contratto collettivo applicabile, che prevedeva una sanzione conservativa in caso di assenza ingiustificata di un giorno e il licenziamento solo per un’assenza ingiustificata superiore a cinque giorni. Ma la Corte, confermando la sentenza impugnata, rileva che l’assenza ingiustificata di un giorno era da intendere come la componente di una condotta di vero e proprio abuso del diritto, pertanto connotata da una ben maggiore gravità oggettiva e soggettiva e pertanto meritevole di essere sanzionata col licenziamento.