Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria 24 gennaio 2023 n. 2121

24 Gennaio 2023

La disciplina dell’impresa familiare può ritenersi applicabile ai conviventi di fatto anche prima del 2016?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Ritenendo inapplicabile la disciplina dell’art. 230 bis c.c. ai conviventi di fatto (prima dell’introduzione, da parte del legislatore del 2016, dell’art. 230-ter c.c., che attribuisce diritti anche al convivente di fatto partecipe a un’impresa familiare) i giudici di merito avevano respinto la richiesta di una donna che dal 2004 al 2012 aveva prestato stabilmente la propria opera all’interno dell’azienda agricola di proprietà del compagno convivente e vantava il diritto a vedersi riconosciuta la partecipazione a un’impresa familiare e a ottenere dagli eredi del defunto compagno la liquidazione del 50% del valore dei beni acquisiti e degli utili conseguiti dall’impresa. La Cassazione, su ricorso della donna, pronuncia ordinanza interlocutoria, con la quale chiede l’intervento delle Sezioni Unite, formulando il quesito sopra indicato e osservando a tal proposito che, sebbene la lettera del terzo comma dell’art. 230 c.c. non nomini il convivente di fatto tra i soggetti destinatari della disciplina, non può tuttavia non considerarsi l’evoluzione che si è avuta nella società, con la sempre maggiore diffusione della convivenza more uxorio, evoluzione di cui ha tenuto conto sia il legislatore, allorché nel 2016 ha introdotto l’art. 230 ter c.c., sia le Sezioni unite penali, che nel 2021 hanno riconosciuto l’applicabilità della causa di esclusione della colpevolezza prevista dall’art. 384, co. 1, c.p., a chi ha commesso uno dei reati ivi previsti per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, sia, infine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che da tempo fa rientrare la vita dei conviventi di fatto nella nozione di “vita familiare” di cui all’art. 8 CEDU.