Corte di Cassazione penale, sentenza 24 giugno 2022, n. 24388

24 Giugno 2022

Integra gli estremi del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la condotta del datore di lavoro che impone la trasformazione del contratto in part-time, continuando a far lavorare i dipendenti a tempo pieno, senza pagare le ore eccedenti

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’ambito di un procedimento penale per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a carico dei legali rappresentanti di una rosticceria, la Cassazione, nel rigettare il ricorso degli indagati avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro preventivo della somma di oltre 180 mila euro, quale ingiusto profitto rappresentato dalle retribuzioni non corrisposte alle dipendenti del locale, rileva come il Tribunale abbia correttamente considerato indici di una condizione di sfruttamento, rilevante ai sensi del delitto previsto dall’art. 603 bis c.p., il fatto che (i) tutti i lavoratori, dopo aver subito una modifica unilaterale del contratto di lavoro, da full-time a part-time, abbiano continuato a lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno, percependo la retribuzione prevista dal CCNL per i contratti a tempo parziale, e che (ii) ai lavoratori non fosse consentito usufruire delle ferie, dei giorni di assenza e dei permessi previsti dalla contrattazione collettiva, essendo costretti a lavorare fino a 48 ore settimanali in alta stagione.