Corte di cassazione, sentenza 10 maggio 2021 n. 12346

10 Maggio 2021

Il diploma dell’istituto magistrale, pur conseguito prima del 2002, non è sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcune persone in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001-2002 avevano chiesto, in forza di ciò, l’iscrizione nelle graduatorie a esaurimento del personale docente, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario d’immissione in ruolo allora in corso. Attraverso un’analisi accurata e completa del quadro normativo di riferimento nella sua evoluzione nel tempo, la Corte giunge a respingere le richieste, escludendo che, anche a partire dal momento in cui (1994) l’immissione in ruolo del personale docente avveniva in base a due distinte graduatorie, una per l’accesso mediante concorso per titoli ed esami e l’altra per soli titoli, il solo possesso del titolo abilitante all’insegnamento (allora e fino al 1998 il solo diploma della scuola magistrale) non era da solo sufficiente per accedere alla seconda graduatoria (poi diventata ad esaurimento), quella che consentiva l’accesso al ruolo con concorsi per soli titoli e infine di partecipare al piano straordinario all’immissione in ruolo.