Corte di Cassazione, sentenza 10 novembre 2022, n. 33134

10 Novembre 2022

CCNL abbigliamento in industria: illegittimo il licenziamento del lavoratore che trasmette in ritardo il certificato medico che giustifica l’assenza dal lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa per essere rimasto assente dal servizio dal 21 al 26 luglio 2017, trasmettendo al datore di lavoro il certificato medico a giustificazione dell’assenza solo il successivo 28 luglio, in violazione dell’art. 60 CCNL abbigliamento industria, il quale prescrive la trasmissione del certificato non oltre i tre giorni dall’inizio dell’assenza. Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato l’illegittimità del provvedimento espulsivo, evidenziando come il CCNL disciplini diversamente l’ipotesi in cui l’assenza rimanga del tutto priva di giustificazione e l’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui l’assenza venga giustificata tardivamente, sanzionando solo la prima con il licenziamento e riservando invece alla seconda la sanzione meramente conservativa della multa. La Cassazione, nel confermare l’interpretazione dei giudici di merito, precisa (in ordine all’ulteriore motivo di ricorso che censurava la retroattività del certificato medico) che la giustificazione retroattiva dell’assenza, per poter essere considerata solo tardiva e non del tutto mancante, deve necessariamente essere prossima all’evento, in quanto l’accertamento del medico di fiducia non può sopravvenire a distanza di lungo tempo. Nel caso esaminato, la Corte conferma che ricorre la meno grave ipotesi della giustificazione tardiva, in base alle corrette valutazioni dei giudici di merito.