Corte di cassazione, sentenza 12 novembre 2021 n. 33811

12 Novembre 2021

Sempre necessario valutare la gravità in concreto di un comportamento riconducibile, nel C.C.N.L., a un’ipotesi di licenziamento disciplinare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di licenziamento disciplinare per ripetuti episodi di negligenza del dipendente, la Corte, dopo aver accuratamente riassunto, per respingere censure formali, lo stato dell’arte della giurisprudenza in materia d’interpretazione dell’art. 7 L. n. 300/1070, rileva, nel merito della sanzione disciplinare, che i giudici dell’appello avevano dichiarato legittimo il licenziamento sulla sola considerazione che il comportamento contestato era previsto dal codice disciplinare come riconducibile alle ipotesi di licenziamento. In proposito, viceversa, la Cassazione richiama la propria giurisprudenza, secondo la quale le previsioni di licenziamento nel codice disciplinare non sono vincolanti in senso sfavorevole al lavoratore. Il giudice, infatti, deve per legge altresì valutare la gravità in concreto del comportamento censurato, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, nonché la proporzionalità della sanzione espulsiva applicata.