Corte di cassazione, sentenza 13 aprile 2021 n. 9660

13 Aprile 2021

Incompatibile per il pubblico dipendente l’esercizio della professione forense.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La dipendente di un’Università, assunta a part time nel 2002 con compiti tecnico-amministrativi e contemporaneamente esercente la professione di avvocato con iscrizione all’albo già dal 1993, aveva chiesto al giudice di dichiarare la compatibilità tra le due attività, eventualmente previa proposizione della questione di costituzionalità della legge che si ritenga che lo vieti. Attraverso un’analisi accurata delle disposizioni di legge succedutesi in materia (dal 1933 al 2012), la Corte conferma l’incompatibilità, salvo che per l’attività del dipendente pubblico d’insegnamento o di ricerca nelle materie giuridiche, respingendo le molteplici articolate deduzioni formulate nel ricorso, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle sezioni unite della stessa Cassazione.