Corte di cassazione, sentenza 19 febbraio 2021 n. 4562

19 Febbraio 2021

L’orario di lavoro dei docenti delle scuole “paritarie” degli enti locali è di 24 ore nelle scuole primarie e 18 nelle medie.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tra il Comune di Milano e i docenti delle scuole civiche del Comune era sorto il problema dell’orario di lavoro dei docenti, in quanto il Comune aveva a un certo punto loro richiesto, in pretesa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, l’osservanza dell’orario di lavoro generale di 36 ore settimanali, delle quali 24 o 18 (a seconda che si tratti di scuole primarie o secondarie) dedicate all’insegnamento. Nel giudizio conseguente promosso dai docenti, la Corte, interpretando direttamente le norme del C.C.N.L. del comparto regioni e autonomie locali nella parte in cui disciplina il personale delle scuole, afferma che esso disciplina separatamente il personale docente delle scuole primarie e di quelle secondarie di primo grado (c.d. paritetiche, se osservano determinati requisiti), per il quale, parallelamente a quanto stabilito per il personale docente statale, fissa l’orario settimanale, rispettivamente, in 24 e 18 ore; e personale docente delle scuole di formazione, che osserva l’orario normale di 36 ore settimanali ed è tenuto, per alcune di esse, in conformità dei programmi regionali di formazione, all’insegnamento.
Sezione: rapporto di lavoro