Corte di cassazione, sentenza 20 aprile 2021 n. 10378

20 Aprile 2021

L’annullamento della CIGS per violazione dei criteri di scelta comporta il risarcimento danni al lavoratore, prescrivibile in dieci anni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il ricorso per cassazione dell’impresa ha a oggetto tre argomenti: a) la prescrizione quinquennale del credito azionato da ritenere retributivo e non risarcitorio; b) la non genericità dei criteri di scelta indicati; c) la corretta applicazione della sospensione a tutti i dipendenti di una medesima mansione. La Corte respinge il ricorso, ricordando anzitutto che, secondo la propria più recente giurisprudenza, l’annullamento della CIGS non comporta la reintegrazione nell’originario pieno rapporto, ma solo il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, prescrivibile in dieci anni. Quanto agli altri temi, la Corte rileva che la società aveva comunicato unicamente il numero dei dipendenti da porre in CIG e in giudizio aveva sostenuto che si era trattato di tutti i dipendenti con le medesime mansioni, che viceversa aveva ammesso alla rotazione ad eccezione dell’originario ricorrente, sospeso a zero ore. Da qui la valutazione di genericità e quindi inesistenza dei criteri comunicati.