Corte di Cassazione, sentenza 23 giugno 2022, n. 20216

23 Giugno 2022

Nel periodo minimo di ferie annualmente previsto per legge, la retribuzione da corrispondere al personale di volo dell’aviazione civile va calcolata tenendo conto dell’indennità di volo integrativa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’art. 10 del CCNL Trasporto Aereo prevede che, dalla base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie al personale navigante, deve essere esclusa l’indennità di volo integrativa, che costituisce la componente retributiva che ha lo scopo di compensare l’effettivo numero di ore di volo effettuate dai piloti. Accogliendo la domanda risarcitoria proposta da un primo ufficiale, che aveva agito in giudizio lamentando che la retribuzione corrispostagli dalla compagnia aerea nel periodo feriale, una volta decurtata dell’indennità di volo integrativa, risultava significativamente inferiore alla media della sua retribuzione ordinaria, il Tribunale aveva dichiarato la nullità di tale clausola contrattuale, ritenendola in contrasto col principio di matrice eurounitaria secondo cui la pienezza del diritto al godimento delle ferie è assicurata solo allorquando le ferie sono remunerate in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa. La Cassazione condivide l’impostazione generale del ragionamento svolto dal giudice di merito, che trova peraltro conferma in una sentenza del 2022 della Corte di Giustizia, ma ritiene che esso possa trovare applicazione solo con riguardo al periodo di ferie minimo (4 settimane) riconosciuto dalla legge, e non possa invece estendersi anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che la contrattazione collettiva riconosce al personale di volo. Per tali giornate “eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell’Unione sopra citata, v’è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale, a condizione che al lavoratore sia comunque garantito un trattamento economico sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.