Corte di cassazione, sentenza 4 maggio 2021 n. 11635

4 Maggio 2021

Sulla decorrenza, nel pubblico impiego, del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, in un caso di scarso rendimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto l’art. 55-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce per i dipendenti pubblici privatizzati un termine perentorio entro il quale l’ufficio competente deve concludere il procedimento disciplinare, decorrente dal momento in cui l’ufficio riceve la “notitia criminis” idonea a promuoverlo. Nel caso esaminato, un dipendente della ASL era stato licenziato con preavviso per continuità, nel biennio precedente, di scarso rendimento dovuto a negligenza e di inosservanza dell’orario di lavoro. In giudizio, il dipendente aveva dedotto l’inosservanza del termine perentorio per l’avvio e successiva conclusione del procedimento, ovvero quello della conoscenza dell’ultima assenza ingiustificata e non quella successiva in cui tale assenza si era protratta. La Corte, come i giudici dei gradi precedenti, gli dà torto rilevando che solo il lungo protrarsi dell’ultima assenza, che faceva seguito a continui episodi di negligenza e d’inosservanza dell’orario aveva convinto l’Azienda dell’impossibilità della ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, segnando quindi la data di decorrenza del termine per l’avvio e lo svolgimento del procedimento disciplinare.