Corte di cassazione, sentenza 5 luglio 2021 n. 18948

5 Luglio 2021

Costituisce trasferimento di ramo d’azienda la traslazione da un’impresa a un’altra di una preesistente articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il principio enunciato consente alla Corte di escludere il trasferimento di ramo d’azienda in un caso in cui era stato accertato che alcuni uffici e servizi della struttura denominata Back office non erano stati trasferiti, che la stessa denominazione di Back office non individuava esattamente gli uffici trasferiti, che, infine, erano rimasti di proprietà della cedente i software applicativi necessari per svolgere l’attività e quindi fatti oggetto di due contratti di appalto tra le parti. La Corte ribadisce, infatti, che, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti, l’autonomia funzionale del ramo ceduto postula la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e produttivi, transitando quindi nella sua integrità al cessionario, senza necessità di apporti da parte del cedente o di terzi.