Corte di cassazione, sentenza 5 luglio 2021 n. 18994

5 Luglio 2021

Per i dipendenti pubblici, licenziamento disciplinare anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Procedendo a un’analisi accurata della successione delle disposizioni di legge nella materia, la Corte afferma che anche prima del 2017, nell’impiego pubblico contrattualizzato la cessazione del rapporto non fa venir meno il potere disciplinare della P.A. se per le mancanze del dipendente sia previsto il licenziamento disciplinare o sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In un giudizio, il dipendente a suo tempo sospeso cautelarmente per la pendenza di un processo penale, aveva eccepito l’illegittimità del licenziamento disciplinare perché comunicato, a seguito della riattivazione del procedimento disciplinare, dopo il suo collocamento in quiescenza, sostenendo che solo in caso di dimissioni permane il potere disciplinare della P.A. Nonostante il tenore letterale della legge allora vigente (2016), la Corte ribadisce che la permanenza del potere/dovere di licenziare in ogni caso di cessazione del rapporto corrisponde comunque a esigenze pubbliche prevalenti, connesse anche alla lesione dell’immagine della P.A.