Corte di cassazione, sentenza 7 novembre 2022 n. 32680
Nel caso di licenziamento per plurime mancanze disciplinari si presume che ognuna di esse sia idonea a giustificarlo.
Non si tratta, secondo la Corte, di una presunzione assoluta, essendo possibile, in giudizio, la prova contraria da parte del lavoratore, che dimostri che la pluralità di episodi contestati disciplinarmente è stata presa in considerazione dall’impresa nel suo complesso unitario, per la sua gravità complessiva. È questo il principio affermato dalla Corte in un caso in cui un dirigente era stato licenziato in tronco a seguito della contestazione di una pluralità di fatti disciplinarmente rilevanti, dei quali solamente uno era stato provato in giudizio. E in base a questo principio, la Corte conferma il rigetto dell’impugnazione, come disposto dai giudici di merito.