Legge 19 novembre 2021 n. 165, in G.U. 20 novembre 2021 n. 277

19 Novembre 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 127/2021, che aveva introdotto, dallo scorso 15 ottobre, l’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia in ambito privato che pubblico.

La conversione in legge del DL 127 apporta alcune novità alla previgente regolamentazione:

  1. La più rilevante è la possibilità per i lavoratori di consegnare, su base volontaria, copia del proprio green pass al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità dello stesso. Una disposizione, questa, che è stata oggetto di valutazione da parte del Garante della privacy in una segnalazione, rivolta a Camera e Governo dopo il via libera al testo da parte del Senato, in cui sono stati rilevati diversi aspetti critici. Tale specifica disposizione non è stata tuttavia resa oggetto di alcun correttivo o riscrittura prima della pubblicazione in Gazzetta della legge.
  2. Viene inoltre stabilito – ratificando sul piano normativo la risposta ad una FAQ già in precedenza pubblicata sul sito del Governo – che se la certificazione verde scade durante l’orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno, non applicandosi a suo carico la sanzione amministrativa prevista (da 600 a 1.500 euro) se, in caso di controllo, risultasse in possesso di green pass scaduto dopo l’ora di inizio.
  3. Si prolunga il periodo in cui i datori di lavoro del settore privato, con meno di quindici dipendenti, possono sospendere e sostituire un addetto privo del certificato verde. Il DL 127 stabiliva che questi, oltre ad essere ritenuto assente ingiustificato e sospeso dal servizio, avrebbe potuto essere sostituito con personale assunto mediante contratto a termine di durata massima pari a dieci giorni, rinnovabile solo una volta. Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione, viene ora stabilito che il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, anziché una sola, purché entro il 31 dicembre 2021 (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi avranno sempre durata massima di dieci giorni, ma ora è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi.
  4. Vengono infine confermati gli obblighi di verifica a carico dei datori di lavoro, ma per quanto riguarda i lavoratori somministrati è stato precisato che il controllo all’accesso al luogo di lavoro incombe solo sull’utilizzatore, mentre il somministratore dovrà solo informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni relative al possesso ed esibizione del green pass.