Tribunale di Bari, 6 aprile 2022

6 Aprile 2022

Conciliazione sindacale: perché sussista l’effettiva assistenza richiesta per la validità della conciliazione, non è sufficiente l’incarico conferito del lavoratore contestualmente alla sottoscrizione che è oggetto dell’impugnazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice aderisce alla giurisprudenza costante della S.C. secondo cui, ai fini della validità dell’accordo in sede sindacale, è indispensabile che vi sia un’effettiva assistenza del lavoratore da parte dei rappresentanti dell’organizzazione a cui lo stesso aderisce, muniti di delega, oltre che una effettiva controprestazione del datore di lavoro a fronte della rinuncia del lavoratore a plurimi ed eterogenei diritti. Il Tribunale sottolinea, tra l’altro, che il mandato e l’effettiva assistenza dipendono anche dalla qualità del rapporto intercorso tra lavoratore e sindacalista, e che in assenza della prova di adesione al sindacato o di un effettivo rapporto intercorso, anche “l’incarico conferito contestualmente alla sottoscrizione della conciliazione si rivela del tutto inidoneo, proprio perché reso nel contesto oggetto di censura da parte del lavoratore, con correlativa impugnazione del risultato finale”.