Tribunale di Milano, 31 marzo 2021

31 Marzo 2021

La modifica della disciplina legale, che ha esteso la possibilità di lavorare a tutte le domeniche dell’anno, non legittima l’imposizione unilaterale di tale modifica a lavoratrici assunte a tempo parziale con riferimento a una regola che consentiva un numero minore di domeniche lavorative.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice accoglie il ricorso di alcune lavoratrici che erano state assunte con contratto part-time per il venerdì e sabato, con possibilità di lavoro domenicale per un massimo di tredici domeniche secondo quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 allora vigente (decreto Bersani). A seguito della liberalizzazione del quadro legale portata dal d.lgs. 201/2011 l’impresa aveva imposto il lavoro in tutte le domeniche dell’anno, salvo le festività. Il Tribunale ritiene che tale imposizione comporti una modifica essenziale del contratto, idonea ad alterarne l’equilibrio e a incidere sulla vita personale del lavoratore, che non poteva avvenire automaticamente per il solo mutare della legge, ma necessitava di un ulteriore accordo tra le parti. Riconosciuto alle lavoratrici il risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale, liquidato in via equitativa.
Il Tribunale respinge altresì l’eccezione di prescrizione formulata dal datore di lavoro, condividendo l’orientamento per il quale il termine di prescrizione non decorre, alla luce della modifica dell’art. 18 Stat. lav. operata dalla l. 92/2012.