Tribunale di Milano, 4 maggio 2023

4 Maggio 2023

Retribuzione delle ferie del capotreno: devono essere computate anche le indennità scorte e vendita titoli.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice meneghino aderisce all’orientamento formatosi nel medesimo foro e afferma che nella retribuzione spettante ai capi treno durante il periodo di ferie devono essere incluse, oltre all’indennità di assenza dalla residenza e all’indennità di utilizzazione parte variabile, anche l’indennità “di scorte vetture eccedenti” e l’indennità “per vendita titoli di viaggio”. Il Tribunale, nell’accertare la nullità dell’art. 30 del CCNL attività ferroviarie, ha escluso l’aleatorietà dell’indennità per vendita dei titoli di viaggio in quanto rientrante nelle ordinarie mansioni di capotreno. Analogamente, anche per l’indennità “scorte vetture eccedenti” il Giudice ha riconosciuto che essa è condizionata dal numero di vetture del convoglio ed è strettamente correlata con le mansioni svolte.