Corte d’appello di Milano, 5 luglio 2021

5 Luglio 2021

Sono qualificabili come licenziamenti ai sensi della legge 223/1991 le risoluzioni consensuali di alcuni rapporti di lavoro conseguenti alla prospettazione di un trasferimento collettivo: antisindacale la mancata attivazione della procedura sindacale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, dichiara antisindacale la condotta di una impresa che aveva concluso degli accordi di risoluzione consensuale con alcuni lavoratori, a fronte dell’alternativa di un trasferimento dei medesimi con riduzione dello stipendio, ritenendosi a quel punto esentata dagli obblighi di legge in materia di riduzioni del personale La Corte riprende il recente indirizzo della Corte di Cassazione (n. 15401/2020 e 15118/2021), secondo il quale integra la nozione di licenziamento anche la risoluzione incentivata del rapporto conseguente ad una modifica degli elementi essenziali del contratto di lavoro, come la sede di lavoro o la diminuzione della retribuzione, come ritenuto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11 novembre 2015, C-422/14.