Corte di giustizia UE, sentenza 2 settembre 2021, in causa n. C-502/20

2 Settembre 2021

Un professionista stabilitosi prima in uno Stato membro e poi in un altro può svolgere liberamente la propria professione in maniera occasionale nello Stato di provenienza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Nel caso esaminato, il Belgio pretendeva di applicare la disciplina (più onerosa, perché richiede autorizzazioni, iscrizione ad associazioni etc.) delle professioni esercitate stabilmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza a un perito automobilistico stabilito in Lussemburgo che svolgeva anche in Belgio la propria professione in maniera temporanea e occasionale (il che è consentito liberamente), ma che in precedenza era stabilito in Belgio e qui continuava a utilizzare un ufficio. La Corte di giustizia, evocata incidentalmente dal giudice belga, afferma viceversa che una tale interpretazione del diritto nazionale belga contrasta con la distinzione tra le nozioni comunitarie di “stabilimento” e “attività temporanea e occasionale”, precisando che comunque, lo Stato ospitante ha il diritto di verificare se l’attività dichiarata sia effettivamente temporanea e occasionale.