Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO

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Questa voce è stata curata da Mirko Altimari

 

Scheda sintetica

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un istituto il cui scopo è quello di rispondere a crisi di breve durata e di natura transitoria.
Le situazioni aziendali che possono determinare la CIGO devono essere causate da eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, come ad es. crisi temporanee di mercato, blocchi di materie prime, divieti di esportazione, terremoti, incendi, furti di materiale, ecc.
In presenza di queste situazioni, il datore di lavoro sospende il personale (o una parte dello stesso) dalla prestazione lavorativa oppure ne riduce il numero di ore lavorate.

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Fonti normative

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

 

 

Scheda di approfondimento

Ambito di applicazione

Il trattamento integrativo può essere chiesto dalle aziende industriali e vi rientrano le lavorazioni accessorie non industriali connesse direttamente con l’attività dell’azienda stessa.
Sono altresì ammesse al trattamento di CIGO:

  • le cooperative di produzione e lavoro
  • le industrie del bosco, forestali e del tabacco e cooperative agricole e zootecniche ed i loro consorzi
  • le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e le imprese di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
  • le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
  • le imprese addette all’armamento ferroviario.

Sono invece escluse le seguenti tipologie d’impresa:

  • artigiane
  • del terziario
  • del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari
  • esercenti la pesca
  • armatoriali di navigazione
  • esercenti autoservizi pubblici di linea
  • dello spettacolo
  • compagnie e gruppi portuali.

 

 

Cause di intervento

La cassa integrazione guadagni ordinaria interviene nei casi di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
  • situazioni temporanee di mercato.
    La condizione fondamentale che deve sussistere per la richiesta della CIGO è che non vi sia alcun dubbio circa la possibilità effettiva di ripresa dell’attività produttiva.

 

 

Durata

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane.
Una volta che questo limite venga raggiunto (considerato il tetto complessivo dei 24 mesi posto per la generalità delle integrazioni)

  • con più periodi non consecutivi, le 52 settimane si computano in un biennio mobile (sebbene sia prevista una disciplina specifica per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili)
  • con più periodi consecutivi, è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

 

 

Procedura

Per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, il nostro ordinamento stabilisce una procedura che si svolge in due fasi:

  1. Fase di consultazione sindacale
  2. Fase di richiesta e accesso.

In ogni caso, la legge precisa che l’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta (10 giorni nel caso di datore di lavoro che occupi fino a 50 dipendenti).
In riferimento specifico alla CIGO, la fase di consultazione prevede in primo luogo un’informazione al sindacato e solo in via successiva ed eventuale un esame congiunto con lo stesso.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di comunicare, prima di procedere alla sospensione o alla riduzione dell’attività, le cause di sospensione o riduzione, l’entità e la durata dell’intervento e il numero dei lavoratori interessati alla RSA (o RSU) o, in mancanza, alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione, e il numero dei lavoratori interessati.
La fase di richiesta ed accesso si apre con l’invio all’Inps della domanda telematica di concessione del trattamento entro quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; tuttavia, per le domande per eventi oggettivamente non evitabili, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi un danno ai lavoratori, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede provinciale dell’Inps territorialmente competente.

 

Casistica di decisioni della Magistratura

Per la casistica di decisioni della Magistratura si veda l’apposito paragrafo alla voce Cassa integrazione guadagni