Ammortizzatori sociali in deroga

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Scheda sintetica

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono trattamenti di sostegno al reddito che vengono concessi in via temporanea e mediante specifici interventi normativi, a favore di settori produttivi o di soggetti che sarebbe esclusi dalla tutela ordinaria prevista contro eventi quali l’interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro.
Gli strumenti in esame hanno, quindi, lo scopo di fornire forme di sostegno del reddito anche in tutti quei casi in cui i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa o licenziati non possano accedere alle forme ordinarie in quanto non appartenenti ai settori per cui le forme di assicurazione ordinarie sono previste.

Tali interventi sono stati elaborati in tempi relativamente recenti e si sono sempre posti come regimi transitori e contingenti, in vista di una riforma generale degli ammortizzatori sociali iniziata nel 2012 con la legge 28.06.2012 n. 92 (cd. riforma Fornero) e che ha avuto una recente risistemazione con i decreti attuativi del Jobs Act.
La Riforma Fornero per quel che qui interessa, ha rinnovato il potere del Ministero del Lavoro (in concerto con il Ministero dell’Economia) di introdurre ulteriori forme di ammortizzatori in deroga per il periodo 2013-2016. Tale rinnovo è stato concesso per consentire agli istituti e alle modifiche introdotte con le recenti riforme di entrare a pieno regime in maniera graduale.

Il principale ammortizzatore sociale di questo tipo è la cd. Cassa integrazione in deroga.

Il 2016, se non interverranno ulteriori modificazioni sul punto, dovrebbe essere l’ultimo anno di operatività di tali interventi “in deroga” .

Come riassume la Circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 2 febbraio 2016, trovano ancora applicazione – anche successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 – le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 01 agosto 2014. Le due discipline infatti «non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 148 del 2015), allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi».

 

Cassa integrazione in deroga

Le forme di Cassa integrazione in deroga trovano riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della Legge n. 203/2008, nell’art. 19 della Legge 2/2009, nell’art. 7-ter della L. 33/2009 e nella L. 92/2012 cd. Riforma Fornero.
Da ultimo la legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 304) dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la
proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’articolo 2, comma 36 della Legge n. 203/2008 aveva stabilito che, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l’anno 2009, a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, potesse disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi – in deroga alla vigente normativa – la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
L’articolo 19, comma 9-bis, della Legge 2/2009 aveva poi attribuito al Ministero del Lavoro il potere di assegnare quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni o alle Province, nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni.
In data 12 febbraio 2009, il Governo, le Regioni e le Province autonome avevano poi concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010.
A tal fine, lo Stato si era impegnato a stanziare risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni avrebbero contribuito per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo erano stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni. Nell’ambito di essi, le parti hanno stabilito che alla Regione sarebbe spettato il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è stato affidato alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.
Successivamente, questo meccanismo di intervento è stato poi reiterato di anno in anno.
La Riforma Fornero, all’art. 2 commi 64-67, ne ha previsto un ulteriore rinnovo per il periodo compreso fra il 2013 ed il 2016, al fine di garantire una graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma stessa in relazione agli ammortizzatori sociali.
Sebbene tale riforma sia stata superata dall’introduzione degli istituti modificati dal Jobs Act, le previsioni in ordine al regime transitorio sono rimaste invariate, almeno per il 2016.
In particolare, la legge 92/2012 ha stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, possa disporre la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente e anche con riferimento a singoli settori produttivi o specifiche aree regionali.
Tale concessione deve avvenire sulla base di specifici accordi. per periodi non superiori a 12 mesi e comunque nei limiti delle risorse finanziarie stabilite per questo fine (nel rispetto delle autorizzazioni di spesa previste dall’art. 2 comma 65 L. 92/2012).
Peraltro, gli interventi così concessi possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell’Economia, purché ciò avvenga sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori ai dodici mesi e sempre nei limiti previsti.
Per maggiori informazioni riguardanti le procedure e stante la provvisorietà della disciplina che, ripetiamo, a meno di modifiche normative dovrebbe applicarsi per il solo 2016, si possono consultare i siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle Regioni.

 

Normativa di riferimento

  • art. 2, comma 36, della Legge n. 203/2008
  • art. 19 della Legge 2/2009, nell’art. 7-ter della L. 33/2009
  • Legge 92/2012 cd. Riforma Fornero
  • Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, c. 304)
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 01 agosto 2014
  • Circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 2 febbraio 2016