Assegno di incollocabilità

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

 

Scheda sintetica

L’assegno di incollocabilità è la prestazione assistenziale consistente in un assegno mensile erogato dall’INAIL ai lavoratori mutilati ed invalidi sul lavoro che sono esclusi dai benefici del collocamento obbligatorio (art. 10 l. 248/76).
Esso viene pagato in forma di rendita diretta quindi sottoposta a rivalutazione annuale (dal 1° luglio 2013 l’importo è di euro 253,04) e non è soggetto a tassazione Irpef.
Viene erogato nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado o per la natura dell’invalidità, potrebbero essere nocivi per l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianto.
La concessione del beneficio è sottoposta ai seguenti requisiti:

  • Riduzione del grado di integrità psicofisica superiore al 20% delle tabelle per il calcolo del danno biologico;
  • Età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge;
  • Incollocabilità verificata dalla DTL.

L’assegno viene concesso a seguito di richiesta all’INAIL, che inizia ad erogarlo il mese successivo alla stessa e lo paga sino al compimento dell’età pensionabile, a meno che non siano intervenuti nel frattempo variazioni nella condizione di incollocabilità

 

 

A chi rivolgersi

  • Istituto di patronato, ad es. INCA-CGIL