Cessione del quinto dello stipendio
Modificata il lunedì, 23 febbraio 2015 02:20 da redazione — Categorizzata come: Rapporto di lavoro - Svolgimento
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Marco Colombo
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Scheda sintetica
Scheda sintetica
I
lavoratori subordinati
pubblici e privati possono contrarre prestiti da estinguere con la cessione di una parte della
retribuzione
nella misura massima di un quinto al netto delle ritenute di legge.
Per i lavoratori a
tempo indeterminato
il periodo di cessione non può essere superiore ai dieci anni. Per quelli a
tempo determinato
, la cessione del quinto non può essere superiore al periodo di tempo che, al momento della stipulazione del prestito, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.
Al termine del
rapporto di lavoro
il
datore di lavoro
procede alla trattenuta sul
TFR
fino alla concorrenza. Tale previsione non si applica ai lavoratori a termine.
Le cessioni di credito devono essere garantite da apposite assicurazioni sulla vita e su altri rischi che assicurino il recupero del credito residuo.
Dal 1° gennaio 2006 le cessioni del quinto della
retribuzione
hanno effetto solo dal momento della notifica al debitore ceduto.
Per approfondimenti si veda la voce
Cessione del credito