Congedo matrimoniale – Licenza matrimoniale

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

Scheda sintetica

Il congedo matrimoniale costituisce un diritto a favore di tutti i lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile, consistente nella possibilità di congedarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo senza perdere la propria retribuzione.
Le regole relative alla fruizione di tale diritto sono affidate alla contrattazione collettiva. I contratti collettivi dei vari settori prevedono tutti una disciplina tendenzialmente uniforme ed è, pertanto, possibile trattare l’argomento in via generale.

 

Scheda di approfondimento

Disciplina

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e consiste nella possibilità di congedarsi dal lavoro mantenendo la propria retribuzione per un periodo generalmente fissato in 15 giorni.
Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di preavviso.
Il congedo inizia con il giorno del matrimonio.
Tuttavia, se, per ragioni di produzione aziendale il lavoratore non ne può fruire immediatamente, esso deve comunque essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
Per fruirne, il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro in anticipo rispetto al momento di inizio.
Possono godere del diritto al congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati o sospesi e i richiamati alle armi, se:

  • sia esistito un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 precedenti alla data del matrimonio;
  • siano state presentate dimissioni per contrarre matrimonio;
  • sia intervenuto un licenziamento per cessata attività;
  • si siano verificate assenze dal servizio per giustificato motivo (ad esempio, malattia).

 

 

Trattamento economico

Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo compenso che riceve nei giorni in cui presta la propria attività lavorativa.
In linea generale, i contratti collettivi prevedono semplicemente che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore la normale retribuzione.
È, tuttavia prevista, una particolare modalità di versamento del compenso per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative.
Il trattamento economico è, infatti, versato in parte dall’INPS e in parte dal datore di lavoro: l’ente previdenziale, infatti, corrisponde al lavoratore un assegno pari a 7 quote giornaliere della normale retribuzione (anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato successivamente), mentre il datore di lavoro integra quanto pagato dall’INPS sino a garantire all’operaio la normale retribuzione per i 15 giorni d durata del congedo.