Giurisdizione

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Questa voce è stata curata da Maria Giovanna Biamonte

 

Nozione

E’una delle tre funzioni tipiche, assieme a quella legislativa e di governo, attraverso le quali lo Stato esercita la propria sovranità sul territorio.
La giurisdizione consiste nell’attività con cui il potere giudiziario, organo affidatario di tale funzione, dà applicazione concreta alle norme formulate in termini astratti e generali dal potere legislativo.
L’attuazione della norma è un’operazione in grado di estendersi, ove necessario, fino alla realizzazione forzata del diritto, dando così eventuale inizio allo specifico procedimento definito processo di esecuzione.

La giurisdizione si delinea come attività strumentale alla realizzazione di interessi rimasti insoddisfatti. L’esercizio di essa presuppone, in tal senso, l’esistenza di una controversia tra soggetti, che sia insorta o per l’incertezza in merito alle norme giuridiche disciplinanti una data situazione, o per il rifiuto di un soggetto di assoggettarsi alla normativa applicabile.

Il momento più caratteristico dell’attività giurisdizionale è il giudizio, consistente nel raffronto che il giudice deve operare tra la norma giuridica astratta ed il fatto concreto sottoposto alla sua attenzione.
Contenuto di questa operazione, preliminare alla concreta applicazione del diritto, è l’attività di interpretazione della norma, compiuta dal giudice. Al riguardo è fondamentale comprendere che l’ordinamento non consente all’autorità giudiziaria di creare nuove norme di diritto, ma gli impone semmai di individuare all’interno dell’ordinamento giuridico la disposizione adatta a regolare il caso da risolvere.

La giurisdizione tende a realizzare interessi di diversa natura e si attua per mezzo di organi differenti. Sulla base di tale premessa sorge la possibilità di operarne specifiche distinzioni. Secondo una prima ripartizione è possibile definire la giurisdizione in rapporto al suo carattere di strumento ordinario o speciale.

La giurisdizione ordinaria ha carattere generale, in quanto facente riferimento alla generalità degli interessi da tutelare. Essa riguarda tutte le controversie che la legge non attribuisce espressamente a giudici speciali.

La giurisdizione speciale è quella cui sono, invece, devolute specifiche materie: le sole espressamente indicate dall’ordinamento. Vi è, però, un’ulteriore caratteristica che differenzia quest’ultima tutela da quella generale: la destinazione a tutela di specifici interessi (di carattere contabile, ad es., piuttosto che militare). A tale riguardo si rende opportuno precisare che la qualifica di giudice speciale non equivale a quella di sezione specializzata.
Quest’ultima, infatti, si delinea pur sempre nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Ma la classificazione principale della giurisdizione è quella che la distingue in penale, amministrativa, costituzionale o civile:

  • la giurisdizione penale è quella preposta all’attuazione delle norme penali, riconoscibili in forza della sanzione penale alle stesse correlata (reclusione, multa, arresto, ammenda);
  • la giurisdizione amministrativa ha per oggetto, prevalentemente, la tutela dei cc.dd. interessi legittimi. Ma, in particolari materie previste dalla legge, anche di diritti soggettivi, in relazione ai rapporti tra la P.A. ed i privati.
  • la giurisdizione costituzionale è attribuita alla Corte Costituzionale, organo al quale è affidata la funzione di valutare la conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni alle norme della fondamentale legge dello Stato: la Costituzione.
  • la giurisdizione civile fa, invece, riferimento a tutte le controversie aventi ad oggetto un diritto soggettivo (che non siano rimesse, però, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.). Sulla base di una specificazione interna, la giurisdizione civile si mantiene distinta in contenziosa, volontaria ed esecutiva. La giurisdizione contenziosa definisce l’ambito in cui il giudice interviene per risolvere una lite insorta tra due parti in conflitto.

La giurisdizione volontaria non è, invece, diretta a risolvere una controversia, ma a gestire un negozio o un affare, rispetto al quale si renda necessario l’intervento di un terzo estraneo ed imparziale: il giudice.
E’ il caso della nomina dei rappresentanti dei minori, degli interdetti e degli inabilitati che, ove restasse un fatto tra soli privati cittadini, non produrrebbe alcun effetto.

Da ultimo, la giurisdizione esecutiva, che svolge la funzione di realizzare in forma coattiva un risultato equivalente a quello che avrebbe dovuto realizzare un soggetto gravato di un obbligo giuridico, rispetto al quale si è reso inadempiente.

Definita l’elencazione sopra delineata, non resta che segnalare l’ulteriore distinzione che separa la giurisdizione di diritto dalla giurisdizione di equità:

  • nell’ambito della prima il giudice perviene alla definizione di una controversia facendo applicazione delle norme giuridiche poste dall’ordinamento; e ciò in perfetta sintonia con il principio sancito a livello generale dall’art. 101, 2 c. Cost.
  • nell’ambito della seconda forma di giurisdizione, invece, la legge autorizza il giudice a definire la lite, oggetto della sua analisi, facendo ricorso a criteri di equità o di convenienza anziché a quanto vi sia di normativamente stabilito. Un potere di tal genere, promanante dalla legge, resta comunque ancorato a precise condizioni, alle quali il giudice è tenuto necessariamente a conformarsi.