Pari opportunità
Modificata il martedì, 12 marzo 2019 02:05 da redazione — Categorizzata come: Maternità - Lavoro femminile
Questa voce è stata curata da
Carlo Valenti
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Scheda sintetica
Fonti normative
Scheda sintetica
In generale, con l’espressione “pari opportunità” siamo soliti indicare il principio giuridico, sancito dalla Costituzione Italiana, che mira a rimuovere ogni sorta di ostacolo
discriminatorio
dalla partecipazione degli individui alla vita politica e sociale e al mondo del lavoro. Si tratta quindi di una condizione di parità e uguaglianza sostanziale introdotta per garantire a tutte le persone il
medesimo trattamento
e per impedire che vi siano forme di discriminazione basate su genere, età, preferenze sessuali, etnia, disabilità, orientamento religioso e politico, etc.
Il fine delle politiche connesse alle pari opportunità, come per esempio le
azioni positive
, si basa in particolare sulla ricerca di un’uguaglianza giuridica tra gli individui che elimini ogni genere di differenza discriminante nell’accesso e nella partecipazione alla dimensione sociale, economica e politica della vita quotidiana.
Ad ogni modo, nel linguaggio comune odierno tale espressione viene solitamente ricondotta alle politiche di contrasto alla disparità di trattamento tra uomini e
donne nel mondo del lavoro
, con particolare riferimento alle discriminazioni professionali e retributive. Le politiche adottate per applicare il principio delle pari opportunità di genere si focalizzano principalmente sul vietare ed eliminare ogni componente discriminatoria per quanto riguarda l’accesso al lavoro e alle prestazioni previdenziali, la retribuzione, il livello professionale, l’accesso agli impieghi pubblici, etc.
In definitiva, l’obiettivo delle misure incentrate sulle pari opportunità è quello di realizzare una serie di iniziative e provvedimenti volti a superare le condizioni avverse alla parità tra sessi nell’ambito sia lavorativo che politico e sociale; tra queste possiamo trovare per esempio la predisposizione di un determinato numero di posti adibiti alle quote rosa o l’agevolazione, per quanto riguarda la flessibilità d’orario, dei permessi atti a conciliare la vita familiare con quella lavorativa, oltre alle tutele in materia di
maternità
e
congedi parentali
.
A tal proposito, ci riferiamo in particolar modo alle cosiddette “politiche di genere”, vale a dire tutte quelle azioni positive e misure volte a rimuovere ogni aspetto discriminatorio diretto o indiretto, sotto il profilo formale o sostanziale, nei confronti delle donne. Si tratta quindi di un insieme di norme, iniziative e politiche volte a realizzare l’effettiva parità tra sessi nell’accesso al mondo del lavoro e ad eliminare tutti gli ostacoli sfavorevoli alla realizzazione del principio delle pari opportunità.
Fonti normative
Articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione Italiana
Legge n. 903 del 1977 – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge n. 125 del 1991 – Azioni positive per la realizzazione della parità uomo –donna nel lavoro
Legge n. 53 del 2000 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
Decreto legislativo n. 165 del 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 – Decreti legislativi di attuazione delle direttive sulle parità di trattamento
Decreto Legislativo n. 198 del 2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 – Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego