Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

Nozione

La rendita di passaggio è una prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori che abbiano contratto nel corso della propria attività lavorativa la silicosi o l’asbestosi e che abbiano abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia.

 

Fonti normative

  • Artt. 150 e 151 DPR 1124/1965

 

Cosa fare-tempi

Il lavoratore che intenda ottenere la rendita di passaggio deve presentare la relativa domanda all’INAIL entro 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione del datore di lavoro attestante l’abbandono della lavorazione nociva e la misura dell’ultima retribuzione;
  • certificato medico comprovante che l’abbandono della lavorazione è stato determinato dalla necessità di evitare l’aggravamento della malattia;
  • nel caso in cui il lavoratore abbia trovato una nuova occupazione, dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della relativa retribuzione;
  • nel caso in cui il lavoratore sia disoccupato, relativa attestazione degli organi competenti.

 

Requisiti

Il lavoratore può ottenere la rendita di passaggio allorché ricorrano le seguenti condizioni:

  • deve essere affetto da silicosi o asbestosi con menomazione dell’integrità psico-fisica non superiore al 60% (per le malattie contratte prima del 1° gennaio 2007, è invece richiesta un’inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all’80%);
  • deve aver contratto la malattia nello svolgimento di un’attività lavorativa nociva;
  • deve aver abbandonato la suddetta attività lavorativa per evitare l’aggravamento della malattia professionale.

 

Durata ed entità della rendita

La rendita di passaggio è erogata al lavoratore per la durata di un anno, a partire dal giorno di abbandono della lavorazione nociva.

Per quanto riguarda l’ammontare della rendita, la legge prevede che:

  • se l’assicurato trova una nuova occupazione nell’ambito di una lavorazione non a rischio, la rendita è pari a 2/3 della differenza tra la retribuzione giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione nociva e la retribuzione percepita per la nuova occupazione;
  • se l’assicurato rimane temporaneamente disoccupato, la rendita è pari a 2/3 della retribuzione giornaliera percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione nociva.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata alle indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e alla retribuzione percepita con la nuova occupazione ovvero all’indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l’assicurato ha contratto la malattia.

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, nel caso in cui anche la successiva lavorazione, ancorché non a rischio, risulti dannosa per la salute dell’assicurato e influisca sull’ulteriore corso della malattia.