Azione (procedura) esecutiva individuale

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Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga

 

Scheda sintetica

L’azione esecutiva individuale o azione di esecuzione forzata ha come scopo quello di attuare in concreto un diritto sostanziale già accertato nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente la propria obbligazione.
Infatti, affinché la parte possa ritenersi integralmente soddisfatta, non è sufficiente che un giudice riconosca come fondata la sua pretesa, ma è altresì necessario che tale riconoscimento si traduca in una modificazione della situazione esistente: in altre parole, non basta che il giudice confermi che Tizio è debitore di 2.000 euro nei confronti di Caio, ma si deve fare in modo che Tizio consegni davvero questa somma alla controparte anche indipendentemente dalla sua volontà.
Pertanto, questa tipologia di azione si distingue dall’azione di cognizione che, al contrario, ha come scopo finale solo quello di accertare l’esistenza del diritto.
In particolare, l’azione esecutiva si esercita mediante la procedura esecutiva che va tenuta distinta dalle procedure concorsuali poiché ha come scopo la soddisfazione dell’interesse di un singolo creditore secondo le garanzie previste dall’ordinamento, secondo le modalità disposte dal giudice e sulla base del possesso di un titolo esecutivo. Proprio per questo motivo, la legittimazione ad esercitare l’azione esecutiva individuale viene riconosciuta solamente al creditore munito di un titolo esecutivo.
L’azione esecutiva individuale, inoltre, è esercitabile nei confronti di tutti quei soggetti che non sono assoggettabili alle norme in materia di fallimento.
L’esecuzione forzata può essere di diversi tipi a seconda che il diritto di cui si chiede l’attuazione possa essere eseguito coattivamente in forma specifica oppure no: nel primo caso il creditore potrà fare ricorso alle ipotesi di esecuzione in forma specifica, nel secondo caso, invece, dovrà instaurare un procedimento di espropriazione (cd. esecuzione forzata in forma generica).

 

A chi rivolgersi

  • Studio legale esperto in diritto civile e recupero crediti
  • Società di recupero crediti
  • Studio legale esperto in diritto del lavoro (per i crediti di lavoro)
  • Ufficio vertenze sindacali (per i crediti di lavoro)

 

 

Normativa di riferimento

  • Libro III c.p.c.

 

 

Scheda di approfondimento

 

 

Le condizioni

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’azione esecutiva può essere esercitata legittimamente solo in presenza di diritti realmente esistenti così da evitare abusi volti ad ottenere vantaggi indebiti. Per questo motivo e per evitare che il processo esecutivo si dilunghi a causa della necessità di accertare il diritto controverso, il legislatore ha stabilito che tale accertamento deve necessariamente risultare da un documento chiamato titolo esecutivo.
Infatti, l’art. 474 c.p.c. afferma che l’esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo relativo a un diritto certo, liquido ed esigibile.
In particolare, un diritto può dirsi certo quando non vi è alcun dubbio circa la sua esistenza, mentre è anche liquido ed esigibile quando il suo importo è già determinato (o determinabile) e non è sottoposto né a condizioni né a termini.
Il medesimo articolo stabilisce anche quali documenti possono costituire titoli esecutivi. Questi ultimi possono essere di tre tipi: titoli esecutivi giudiziali, titoli esecutivi stragiudiziali e taluni atti della Comunità Europea (atti intesi in senso lato come si vedrà in seguito).
Nella prima categoria, sono stati ricomprese le seguenti tipologie di documenti:

  1. le sentenze di condanna passate in giudicato e quelle di primo grado provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c.;
  2. i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, ossia i decreti ingiuntivi non opposti (o la cui opposizione sia stata rigettata) oppure quelli dichiarati provvisoriamente esecutivi (artt. 642, 647 e 648 c.p.c.); i verbali di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarati esecutivi dal giudice; le ordinanze di convalida di licenza o sfratto e di rilascio (artt. 663 e 665 c.p.c.); le ordinanze di pagamento di somme non contestate (art. 186-bis c.p.c.); le ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli artt. 186-ter e 186-quarter c.p.c.; i provvedimenti cautelari; le condanne provvisionali (art. 278 c.p.c.) e le ordinanze interinali (art. 423 c.p.c.).

I titoli esecutivi stragiudiziali sono:

  1. le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  2. le cambiali;
  3. gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce la stessa efficacia in maniera espressa (gli assegni);
  4. gli atti ricevuti dal notaio o da un altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli.

Infine, l’efficacia di titolo esecutivo spetta anche, ai sensi degli artt. 280 e 299 del TFUE, alle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE, agli atti del Consiglio, della Commissione o della BCE che comportino un obbligo pecuniario a carico di persone senza necessità di deliberazione, ossia il T.E.E. (Titolo Esecutivo Europeo) e il I.P.E. (Provvedimento Ingiuntivo Europeo).
Si ricordi che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio può realizzarsi solo in virtù di titoli esecutivi giudiziali oppure di atti ricevuti da pubblici ufficiali (si veda il paragrafo dedicato).
In ogni caso, il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per procedere all’esecuzione forzata. In particolare, si parla di condizione necessaria perché senza il possesso del titolo non è possibile iniziare il procedimento esecutivo, mentre si parla di condizione sufficiente perché basta verificare che esista l’accertamento operato dal giudice della cognizione per procedere direttamente all’esecuzione. Gli organi dell’esecuzione infatti controllano solamente l’effettiva esistenza del titolo relativo allo specifico diritto in questione, in capo a quello specifico creditore e nei confronti di quello specifico debitore.

 

I soggetti

I soggetti coinvolti nella procedura esecutiva sono:

  • il creditore, ossia colui che propone la domanda esecutiva ed esercita l’azione esecutiva.
  • il debitore;
  • l’Ufficiale giudiziario, ossia l’organo esecutivo che deve limitarsi ad attuare all’esecuzione.
  • l’ufficio giudiziario nel cui ambito opera l’organo esecutivo. Tale ufficio giudiziario è sempre il Tribunale, poiché il Giudice di Pace non ha competenza in materia esecutiva. In ogni caso, all’interno dell’ufficio il ruolo più importante viene svolto dal Giudice dell’esecuzione che dirige e coordina l’attività delle parti e che si pronuncia mediante ordinanza.

Pare opportuno precisare che il creditore è anche l’attore nel processo di esecuzione, mentre il debitore non può essere considerato come un vero e proprio convenuto poiché all’interno della procedura esecutiva non è prevista una fase di contraddittorio necessario, dato che il diritto del creditore risulta già dal titolo esecutivo. La domanda del creditore infatti è rivolta all’organo dell’esecuzione.
Il diritto al contraddittorio e alla difesa è invece esercitabile tramite l’opposizione all’esecuzione (si veda il paragrafo dedicato).
Inoltre, è appena il caso di aggiungere che l’art. 477 c.p.c. dispone che il titolo esecutivo ha efficacia anche nei confronti degli eredi: unico limite è che, in questo caso, per la notifica del precetto devono decorrere dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

 

Atti preparatori al processo di esecuzione

Vi sono atti che sono chiamati atti esecutivi, ma non fanno parte del processo esecutivo vero e proprio.
Indipendentemente dalla tipologia di processo esecutivo che si intende instaurare, questi atti devono essere compiuti prima di procedere all’esecuzione e svolgono due funzioni:

  1. avvertire il debitore che, entro il termine che gli viene comunicato, può ancora adempiere spontaneamente senza dover dunque sopportare le spese dell’esecuzione;
  2. far conoscere al debitore gli elementi dell’azione esecutiva così da evitare eventuali contestazioni.

In particolare, questi atti preparatori sono: la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del precetto.
Prima di approfondire l’argomento, pare opportuno chiarire cosa si intende quando si parla di “notificazione”: tale termine indica la consegna al debitore, da parte dell’ufficiale giudiziario, di un atto o di un provvedimento nei termini e nei modi determinati dalla legge.

 

Notificazione del titolo esecutivo

Per quanto riguarda la notificazione del titolo esecutivo, l’art. 475 c.p.c. dispone che “le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale” per poter valere come titolo esecutivo devono essere muniti della formula esecutiva.
La formula esecutiva è un’apposita ingiunzione scritta, realizzata dal cancelliere, dal notaio o dall’ufficiale giudiziario, che ordina a tutti gli ufficiali giudiziari di dare attuazione al titolo esecutivo. Di fatto, la formula esecutiva consiste semplicemente nell’apposizione su una copia del documento originale dell’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e della dizione “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” (cd. copia in forma esecutiva).
L’originale dell’atto rimane sempre presso il cancelliere o il pubblico ufficiale che l’ha prodotto, mentre l’ufficiale giudiziario consegna al debitore la copia della copia in forma esecutiva che, ai fini della notificazione, funzionerà da originale.
Per quanto attiene alle scritture private autenticate, alle cambiali, agli altri titoli di credito e agli accordi conciliativi, non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva, dunque la loro notificazione non è dissimile a quella del precetto (si veda il prossimo sottoparagrafo).
Il titolo esecutivo deve essere notificato alla parte personalmente, quindi nel luogo in cui il debitore è residente, non nel luogo presso il quale ha eletto domicilio (non presso lo Studio del proprio difensore, per intenderci). Qualora si tratti di sentenza sarà necessaria la doppia notificazione: alla parte personalmente, per dare inizio all’esecuzione, e al difensore per l’eventuale impugnazione.
Nel caso di morte del debitore prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, l’art. 477, co. 2, c.p.c. dispone che “entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto”.

 

Notificazione del precetto

Dopo la notificazione del titolo esecutivo, qualora il debitore non abbia provveduto ad adempiere, si deve procedere alla notifica del precetto. Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata.
Oltre all’“intimazione ad adempiere”, il precetto deve contenere a pena di nullità anche le seguenti informazioni:

  1. l’indicazione delle parti;
  2. la data di notificazione del titolo esecutivo, se il titolo esecutivo non viene notificato contestualmente all’atto di precetto.

Quest’ultimo requisito non è però necessario in due casi: quando il precetto e il titolo esecutivo vengono redatti uno di seguito all’altro e notificati al debitore contemporaneamente, e quando la legge richiede che il titolo venga trascritto direttamente all’interno del precetto (ossia in presenza di cambiali o altri titoli di credito, di scritture private autenticate e di accordi raggiunti tra le parti all’esito di una procedura di mediazione o di negoziazione assistita).
Il legislatore ha poi stabilito che il precetto deve contenere anche altri elementi la cui mancanza, però, non ha ripercussioni sulla validità dell’atto. In particolare, tali elementi sono la sottoscrizione della parte o del suo difensore (nel caso in cui il creditore non stia in giudizio personalmente) e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte creditrice nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
Nel caso in cui vi è l’indicazione, l’eventuale opposizione andrà proposta in quel luogo; se invece manca, l’opposizione dovrà essere presentata nel luogo in cui è stato notificato il precetto.
Anche l’avvertimento che in mancanza di adempimento si procederà a esecuzione forzata non è previsto a pena di nullità.
Il precetto diventa inefficace se non si procede all’esecuzione entro novanta giorni dalla sua notifica; superati questi novanta giorni, per procedere all’esecuzione sarà necessario notificare un nuovo atto di precetto.
Come già detto, non si può procedere all’esecuzione se non è decorso il termine ad adempiere indicato nel precetto e, comunque, se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica di quest’ultimo. Tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione -o un giudice da lui delegato- può autorizzare con decreto redatto in calce al precetto l’esecuzione immediata (con o senza idonea cauzione a seconda dei casi).
Il precetto deve contenere un’ulteriore indicazione nel caso di esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili (vedi paragrafo successivo).

 

Le diverse azioni esecutive

L’esecuzione forzata può essere di diversi tipi a seconda che il diritto di cui si chiede l’attuazione possa essere eseguito coattivamente in forma specifica oppure no: nel primo caso il creditore potrà fare ricorso alle ipotesi di esecuzione in forma specifica, nel secondo caso, invece, dovrà instaurare un procedimento di espropriazione (cd. esecuzione forzata in forma generica).
Esistono due diverse tipologie di processi esecutivi capaci di realizzare un’esecuzione in forma specifica:

  1. l’esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di immobili;
  2. l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare.

In entrambi i casi, il creditore consegue immediatamente la disponibilità di quel bene sul quale vanta il diritto accertato (per esempio, si è accertato nel giudizio di cognizione che Tizio è titolare di quel gioiello: Tizio otterrà proprio quel gioiello all’esito dell’esecuzione).
Con l’esecuzione in forma generica invece al debitore vengono sottratti determinati beni che vengono poi trasformati in denaro per soddisfare il creditore. Questo tipo di esecuzione riguarda non solo i crediti aventi ad oggetto somme di denaro, ma anche quelli riguardanti beni mobili o immobili che non sono però più disponibili perché, ad esempio, sono andati perduti o distrutti, oppure perché sono stati venduti dal debitore.
In questo secondo caso, il creditore non otterrà esattamente il bene sul quale vantava un credito, ma un bene della stessa essenza (non quel gioiello, ma un gioiello di uguale valore) o una somma di denaro pari al valore del bene. Stabilire se l’esecuzione debba essere fatta in forma specifica o per espropriazione non è compito del processo di esecuzione, ma del processo di cognizione.

 

Esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili

Tale tipologia di esecuzione forzata è disciplinata specificatamente dal titolo III del libro III del c.p.c., però anche in questo caso si applica la disciplina relativa agli atti preliminari di cui ci siamo già occupati. Tuttavia, pare opportuno specificare come il precetto debba contenere un elemento ulteriore rispetto a quelli validi per tutte le ipotesi di esecuzione, ossia la descrizione sommaria dei beni sui quali si intende procedere con l’esecuzione.
Inoltre, in questo caso, gli unici atti idonei a costituire validi titoli esecutivi sono le sentenze, i provvedimenti giudiziari, gli altri atti cui la legge riconosce un’efficacia esecutiva e gli atti ricevuti dai pubblici ufficiali autorizzati a rilasciarli.
L’art. 610 c.p.c. dispone che se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazioni, ciascuna parte può chiedere, anche verbalmente, al giudice dell’esecuzione di emettere un provvedimento temporaneo. Queste difficoltà, però, devono riguardare solo le modalità dell’esecuzione, poiché quelle inerenti l’esistenza o meno del diritto a procedere possono essere fatte valere esclusivamente tramite il giudizio di opposizione.
L’art. 608-bis dispone che l’esecuzione si estingue se la parte creditrice, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con un atto da notificare alla controparte debitrice e da consegnare all’ufficiale giudiziario.
Nel procedimento per consegna di cose mobili, terminati gli atti preparatori e decorso il termine indicato nel precetto, il creditore rivolge la propria richiesta all’ufficiale giudiziario, il quale si reca nel luogo in cui si trovano i beni mobili munito di titolo esecutivo e precetto. Una volta che l’ufficiale ha rinvenuto i beni oggetto della richiesta, li consegna direttamente al creditore o a un altro soggetto designato da quest’ultimo.
Il procedimento per rilascio dell’immobile, invece, comincia con la notifica dell’avviso in cui si comunica alla parte debitrice il giorno e l’ora in cui l’ufficiale giudiziario procederà all’esecuzione. Nel giorno e nell’ora indicati, l’ufficiale, sempre munito di titolo esecutivo e di precetto, si reca nell’immobile per farsi consegnare le chiavi e immette il creditore o il soggetto da lui designato nel possesso dell’immobile; se all’interno vi sono beni non appartenenti al debitore, l’ufficiale dispone la custodia a cura del creditore o ne ordina il trasporto in altro luogo.

 

Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare

Questa tipologia di esecuzione è finalizzata a realizzare un obbligo positivo oppure a rimuovere gli effetti derivanti dall’inadempimento di un obbligo negativo.
La parte creditrice, dopo aver compiuto gli atti preliminari, deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione affinché questo stabilisca le modalità dell’esecuzione. Il giudice, dopo aver sentito le parti, decide con ordinanza, nominando anche l’ufficiale giudiziario e i soggetti deputati alla realizzazione dell’opera non eseguita o alla demolizione di quella illegittima.
Per quanto riguarda gli obblighi di fare infungibili o quelli di non fare, l’art. 614-bis c.p.c. dispone che, con il provvedimento di condanna, il giudice può fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro che il debitore deve versare per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. Tale provvedimento vale come titolo esecutivo per pretendere il pagamento delle somme. Inspiegabilmente questa disposizione non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Espropriazione

L’espropriazione è un procedimento che permette di sottrarre al debitore alcuni beni per convertirli in denaro in modo tale da soddisfare le pretese del creditore. La sottrazione dei beni avviene tramite il pignoramento, mentre la trasformazione in denaro si realizza tramite la vendita forzata, salvo il caso in cui sia possibile disporre l’assegnazione diretta.
L’espropriazione può essere mobiliare se ha ad oggetto beni mobili, oppure immobiliare se ha ad oggetto beni immobili. Nel primo caso si può distinguere anche tra espropriazione mobiliare presso il debitore ed espropriazione mobiliare presso i terzi a seconda del soggetto che detiene la disponibilità diretta dei beni oggetto della procedura.
In ogni caso, l’art. 491 c.p.c. afferma che l’espropriazione forzata inizia col pignoramento.
Il pignoramento è un atto realizzato dall’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore in seguito all’esibizione, da parte di quest’ultimo, del precetto e del titolo esecutivo notificati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.
Il pignoramento consiste in un’ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi comportamento che possa sottrarre i beni soggetti all’espropriazione alla garanzia del credito del creditore. Lo scopo di quest’atto dunque è quello di vincolare determinati beni appartenenti al debitore, così da impedire a quest’ultimo di impoverire il proprio patrimonio e, conseguentemente, di diminuire le possibilità di soddisfazione del creditore.
In seguito al pignoramento, il debitore non perde la proprietà dei beni oggetto del provvedimento, ma non può più disporne, nè conservarli o amministrarli se sono stati affidati a un custode. Nel caso in cui il debitore proceda comunque alla vendita dei beni nonostante il pignoramento, tale negozio giuridico non ha effetto nei confronti dei creditori pignoranti e di quelli intervenuti.
Il pignoramento deve contenere la richiesta di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell’esecuzione competente, con l’avvertimento che in mancanza le eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Il pignoramento deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, ossia può chiedere di versare una somma di denaro pari all’importo dovuto (comprensivo di capitale, interessi e spese) invece di consegnare direttamente le cose o i crediti pignorati. La richiesta deve essere accompagnata dal versamento di una somma pari ad almeno un quinto dell’importo per cui è stato disposto pignoramento a pena di inammissibilità.
Se i crediti oggetto di pignoramento sono insufficienti alla soddisfazione del creditore, il debitore deve indicare altri beni, in modo da raggiungere la somma dovuta.
Se invece il valore dei beni pignorati supera il valore del credito, su istanza del debitore o d’ufficio, il giudice può disporre la riduzione del pignoramento.
In ogni caso, il pignoramento diventa inefficace se decorrono novanta giorni senza che sia stata richiesta la vendita o l’assegnazione.
Infatti, decorsi dieci giorni dal pignoramento ed entro novanta giorni da quest’ultimo, il creditore può fare istanza al giudice dell’esecuzione per chiedere la vendita forzata dei beni pignorati oppure la loro assegnazione.
La vendita (che può essere con o senza incanto) permette di convertire in denaro i beni pignorati, pertanto, non è utilizzabile quando il pignoramento riguarda una somma di denaro; in tal caso il creditore deve chiedere l’assegnazione.
L’assegnazione consiste nel trasferimento della proprietà del bene pignorato, sulla base di un determinato valore, in modo tale da soddisfare le pretese del creditore. Il trasferimento della proprietà è sancito da un apposito provvedimento emesso dal giudice dopo che tutti i creditori hanno prestato il proprio assenso, e dopo che l’assegnatario ha versato la somma eccedente il prezzo del bene assegnato oppure una somma non inferiore al valore minimo del bene.
In generale, l’assegnazione può essere richiesta solo entro determinati limiti che variano a seconda del tipo di espropriazione attuata.
Successivamente alla vendita e all’assegnazione, si procede poi alla distribuzione della somma ricavata. In particolare, tale somma è composta dal prezzo dei beni venduti, dal conguaglio delle cose assegnate, dalle rendite e dai proventi delle cose pignorate, dalle multe e dalle somme eventualmente derivanti da risarcimenti del danno. Se non intervengono altri creditori la somma è assegnata direttamente al creditore pignorante fino alla soddisfazione del suo credito (mentre l’eccedenza è restituita al debitore); nel caso in cui intervengano dei terzi, invece, questi concorrono con il creditore alla ripartizione del ricavato in misura proporzionale al loro credito.

 

Espropriazione mobiliare presso il debitore

In caso di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e di precetto, procede al pignoramento dei beni mobili nella casa del debitore e in altri luoghi che gli appartengono (in ufficio, per esempio) o di cui può comunque disporre direttamente (in quest’ultima ipotesi deve però essere autorizzato dal giudice). L’ufficiale giudiziario può precedere alla ricerca delle cose da pignorare anche sulla persona stessa del debitore nel rispetto delle opportune cautele.
Il pignoramento non può riguardare i beni che la legge considera impignorabili.
Trascorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o quelli intervenuti possono proporre istanza di assegnazione del denaro rinvenuto, dei titoli di credito e dei beni il cui prezzo risulti da listino, oppure possono richiedere che si proceda alla vendita degli altri beni.
La vendita può avvenire con o senza incanto.

 

Espropriazione mobiliare presso terzi

In questo caso, vengono pignorati crediti che il debitore vanta verso terzi.
Il pignoramento deve essere notificato personalmente sia al debitore che al terzo e deve contenere:

  • a consueta ingiunzione al debitore di non disporre dei beni oggetto del pignoramento;
  • l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione sommaria delle cose o somme dovute;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competente e l’indirizzo PEC del creditore procedente;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’invito al terzo a rendere, entro dieci giorni, la cd. dichiarazione di quantità al creditore procedente tramite PEC oppure mezzo raccomandata, specificando le cose o le somme di cui si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Dal giorno in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, il terzo è soggetto ai medesimi obblighi del custode.
Diversamente da quanto previsto in passato, il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione di quantità in tribunale solo ove non provveda tramite PEC o mezzo raccomandata entro il termine indicato nel pignoramento. Nel caso in cui il terzo non compaia in udienza o comunque si rifiuti di rendere la dichiarazione di quantità, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore si considerano non contestati nell’ammontare e nei termini indicati dal creditore.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile stabilire l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
L’assegnazione e la vendita si realizzano secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo all’espropriazione generalmente intesa.
Pare opportuno sottolineare che, in seguito alle riforme più recenti, sono impignorabili, nella misura del triplo dell’assegno sociale, le somme accreditate su conto bancario o postale prima del pignoramento a titolo di stipendio, nonché altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) e le somme dovute a titolo di pensione.

 

Espropriazione immobiliare

L’espropriazione immobiliare ha ad oggetto i beni immobili del debitore, le loro pertinenze e i relativi diritti reali di godimento. In questo caso, l’atto di pignoramento per perfezionarsi deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Con il pignoramento il debitore diventa custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, ma il giudice può nominare come custode una persona diversa. In ogni caso, il custode ha una certa disponibilità del bene, potendo gestirlo, amministrarlo e persino darlo in locazione se ottiene il consenso delle parti interessate e l’autorizzazione del giudice. Il giudice può disporre che il debitore liberi l’immobile pignorato se ritiene che non debba più continuare ad abitarlo: tale provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Decorsi dieci giorni dal pignoramento, i creditori legittimati possono presentare istanza per la vendita dell’immobile; da tale momento decorrono sessanta giorni entro cui il creditore deve depositare il ricorso e allegare la documentazione ipocatastale oppure un certificato notarile attestante le visure. Entro i successivi quindici giorni, il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che non sono intervenuti in precedenza. In mancanza di opposizioni (o in caso di accordo tra le parti), il giudice dispone con ordinanza la vendita dell’immobile che può avvenire, anche in questo caso, con o senza incanto. Laddove invece vi siano opposizioni o comunque non si raggiunga un accordo, il giudice decide direttamente con sentenza.
Successivamente alla vendita dell’immobile, se vi è un solo creditore pignorante, il giudice dispone che gli venga versato direttamente quanto gli spetta in relazione al capitale, agli interessi e alle spese.
Laddove invece vi siano più creditori, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, il giudice predispone un progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita contente una graduazione dei creditori, e fissa l’udienza per la loro audizione. Se il progetto viene approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, viene ordinato il pagamento delle singole quote; in caso contrario, il giudice, sentite le parti, provvede direttamente con ordinanza.

 

Opposizione nel processo esecutivo

Nel caso in cui il debitore o un terzo ritengano che un loro diritto sia stato ingiustamente leso a causa di un atto dell’esecuzione oppure della procedura esecutiva nel suo complesso, possono proporre opposizione e, conseguentemente, instaurare un procedimento di cognizione -caratterizzato da un contradditorio pieno- ove far valere le proprie ragioni.
Il Codice di procedura civile distingue diversi tipi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione in materia di lavoro, previdenza e assistenza, e l’opposizione del terzo.

 

Opposizione all’esecuzione

Nell’opposizione all’esecuzione, la parte che “subisce” l’esecuzione o che si vede notificato il precetto contesta direttamente il diritto della parte che promuove l’azione a procedere all’esecuzione forzata (per esempio perché il titolo esecutivo non esiste, o perché non è idoneo a fondare l’esecuzione, o perché c’è stato adempimento).
Se l’esecuzione non è ancora cominciata, si propone opposizione al precetto mediante atto di citazione davanti al giudice competente per materia e per territorio che, se ritiene vi siano gravi motivi, sospende l’efficacia esecutiva del titolo su istanza di parte.
Successivamente, comincia un giudizio di cognizione che si concluderà con una sentenza che influirà sul titolo esecutivo e che avrà come scopo quello di accertare o negare l’esistenza dei presupposti dell’azione esecutiva.
Se invece l’esecuzione è già cominciata, ossia vi è già stato il pignoramento, la parte ricorrente propone opposizione presentando ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa un’udienza di comparizione che si svolgerà secondo le forme del giudizio in camera di consiglio.
Al termine del procedimento il giudice pronuncia una sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Se l’opposizione viene accolta, la sentenza invalida gli atti compiuti e nega l’esistenza dei presupposti per esercitare l’azione esecutiva; se invece il ricorso viene rigettato, la sentenza accerta la legittimazione e consente la prosecuzione dell’esecuzione.

 

Opposizione agli atti esecutivi

In questo caso, il debitore non contesta l’esistenza dei presupposti per l’esecuzione, ma la regolarità formale di uno o più atti (per esempio, nel precetto manca uno di quei requisiti che l’art. 480 c.p.c. richiede a pena di nullità).
Anche in questa ipotesi il giudizio si svolge in modo parzialmente difforme a seconda del momento di proposizione dell’opposizione.
Se l’opposizione viene proposta quando l’esecuzione non è ancora cominciata, il debitore, di fatto, contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto. In questo caso, il debitore propone opposizione mediate atto di citazione da notificarsi entro venti giorni dalla notificazione dell’atto contestato. Il giudice competente è quello della residenza dichiarata o del domicilio eletto nel precetto, oppure, in mancanza di tale indicazione, il giudice del luogo ove il precetto è stato notificato. Si instaura un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con una sentenza non impugnabile.
Al contrario, se l’opposizione viene proposta quando l’esecuzione è già cominciata, il debitore deve depositare un ricorso presso il giudice dell’esecuzione entro venti giorni dal compimento dell’atto che si contesta. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione e il termine entro cui si deve provvedere alla notifica alla controparte. Durante l’udienza il giudice può anche decidere di sospendere l’esecuzione e in ogni caso fissa un termine per l’introduzione del giudizio di merito. La causa sarà poi decisa con sentenza non impugnabile.
In entrambi i casi il giudizio di merito segue le regole del processo di cognizione.

 

Opposizione in materia di lavoro, previdenza e assistenza

In queste ipotesi, si applicano le norme previste per le controversie di lavoro (artt. 413 ss. c.p.c.) sia per quanto riguarda l’opposizione all’esecuzione sia per quanto riguarda l’opposizione agli atti esecutivi, a meno che non si tratti di un’opposizione all’esecuzione proposta quando quest’ultima era già cominciata oppure di un’opposizione agli atti esecutivi che non è stato possibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione, oppure ancora di un’opposizioni relativa alla notificazione del precetto, del titolo esecutivo o dei singoli atti di esecuzione.

 

Opposizione proposta dal terzo

L’opposizione è proposta non dal soggetto che viene direttamente colpito dall’azione esecutiva, bensì da un soggetto terzo che viene coinvolto solo “di riflesso”, ossia da colui che ritiene di essere proprietario o di vantare un altro diritto reale sui beni pignorati. Ciò può accadere quando per errore vengono colpiti beni di un terzo (per esempio, perché l’ufficiale giudiziario è erroneamente convinto che quei determinati beni appartengano al debitore).
Fino alla vendita o all’assegnazione, la domanda si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione che fissa con decreto l’udienza di comparizione e il termine entro cui deve essere effettuata la relativa notificazione. L’udienza si svolge nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, ma il terzo non può comunque dimostrare per testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, a meno che l’esistenza stessa del diritto risulti verosimile sulla base della sua professione. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare la prosecuzione del processo esecutivo oppure ad estinguerlo. In caso contrario, il giudice fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Se l’opposizione viene proposta dopo la vendita o l’assegnazione, i diritti dei terzi si faranno valere solo sulla somma ricavata dalla vendita, per tutelare gli acquirenti.

 

Sospensione del processo esecutivo

La sospensione può essere disposta solo con provvedimento del Giudice dell’esecuzione; tale regola però non trova applicazione al ricorrere delle seguenti ipotesi:

  • sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia quando il giudizio deve essere sospeso fino alla decisione di un’altra causa dalla cui risoluzione dipende la definizione dello stesso giudizio esecutivo;
  • sospensione disposta per legge quando si deve procedere alla divisione (qualora si tratti di pignoramento di beni indivisi nel caso di comproprietari di cui uno solo sia l’obbligato verso il creditore e non sia possibile procedere alla separazione in natura);
  • sospensione disposta dal giudice davanti al quale è stato impugnato il titolo esecutivo.

La sospensione è sempre facoltativa tranne nell’ipotesi descritta al secondo punto dell’elenco precedente.
In generale, la sospensione può essere disposta quando è stata proposta opposizione, se vi sono gravi motivi e su istanza di parte, oppure quando vi è istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo per un periodo massimo di ventiquattro mesi e per una volta sola.
Nel periodo di sospensione nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo che il giudice disponga diversamente.
Il processo deve essere riassunto entro un termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione o comunque non oltre il termine fissato dal c.p.c. all’art. 627.

 

Estinzione del processo esecutivo

Il processo esecutivo si estingue nelle seguenti ipotesi:

  1. prima della vendita o dell’assegnazione, per rinuncia del creditore e di coloro che sono intervenuti perché muniti di titolo esecutivo; oppure, dopo la vendita o l’assegnazione, per rinuncia di tutti i creditori concorrenti.
  2. quando le parti non riassumono il processo nel termine disposto dal giudice o dalla legge, l’estinzione può essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell’estinzione.
  3. se le parti non compaiono all’udienza, il giudice fissa una nuova udienza e se le parti non compaiono nemmeno a questa, il giudice dichiara l’estinzione.

Se l’estinzione si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, tutti gli atti compiuti precedentemente diventano inefficaci e il processo esecutivo non produce nessuna conseguenza; se invece si verifica dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata viene consegnata al debitore.

 

Crediti di lavoro

Nel caso in cui il credito in discussione sia un credito da lavoro valgono le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, con l’unica differenza che l’accertamento del diritto, precedente alla fase di esecuzione, deve essere richiesto al Giudice del Lavoro.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, in caso di esecuzione forzata per il recupero degli stipendi non pagati, la domanda deve essere formulata riferendosi all’importo lordo della retribuzione (comprensivo quindi anche dei trattamenti fiscali e previdenziali).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l’imprenditore non sia assoggettato al fallimento e il lavoratore abbia esperito infruttuosamente un tentativo di esecuzione forzata, il lavoratore può rivolgersi direttamente al Fondo di Garanzia presso l’INPS per il credito relativo al T.F.R. e alle ultime tre retribuzioni. Per il Fondo di Garanzia Inps si veda la voce relativa (collegamento).