Questa voce è interessata dalle modifiche introdotte con il cd. “Jobs Act”.
Stiamo procedendo all'aggiornamento.
Legge 10 dicembre 2014, n. 183
Questa voce è stata curata da
Ivan LemboDefinizione
I soggetti preposti alla erogazione dei servizi per il lavoro sono i Centri Pubblici per l’Impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità delle norme regionali.
I Centri per l’Impiego sono le strutture pubbliche che erogano servizi per il lavoro e dipendono dalle amministrazioni provinciali, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 469/1997, che ha delegato agli enti territoriali il collocamento e ha prefigurato un sistema di politiche attive del lavoro.
Alle Regioni sono assegnati compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e valutazione dei servizi territoriali per il lavoro.
Alle Province sono demandati principalmente tre compiti:
- la costituzione dei Centri per l’Impiego
- la realizzazione delle procedure burocratico amministrativo (iscrizioni, certificazioni, gestione delle liste di mobilità, raccolta delle domande di indennità di disoccupazione, avviamenti e selezioni presso gli enti pubblici)
- l’attivazione di servizi individuali e collettivi a favore dell’occupazione (servizi per il lavoro).
- L'elenco completo dei Centri per l'Impiego è riportato sul sito internet Centro impiego