Fondo di garanzia Inps

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Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi

 

Scheda sintetica

Per Fondo di garanzia si intende un mezzo di tutela per quei lavoratori nei confronti dei quali il datore è insolvente; tale Fondo è istituito per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e per i crediti di lavoro diversi dal TFR.
Al Fondo di garanzia, sono interessati tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro tenuti al versamento all’INPS del contributo che alimenta la Gestione del fondo, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro.
La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

 

Fonti normative

  • Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
  • Legge 297/1982 “Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto” istitutiva del Fondo di garanzia per il TFR;
  • D.Lgs. 80/1992 “Fondo di garanzia”;
  • D.Lgs. 186/2005 “Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro”;
  • Circolare n. 53 del 7 marzo 2007, con la quale l’INPS fornisce un quadro riassuntivo aggiornato delle disposizioni in materia di Fondo di garanzia.

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

Con direttiva 987/80 il Consiglio della CEE ha garantito ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Perché ricorra lo stato di insolvenza occorre, innanzitutto, che sia stata chiesta l’apertura di un procedimento concorsuale che riguardi il patrimonio del datore di lavoro insolvente e sia rivolto alla soddisfazione dei creditori di quest’ultimo; secondariamente che l’Autorità competente abbia deciso in tal senso o abbia “constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento”.

La Legge n. 297/1982 prevede l’istituzione di un “Fondo di garanzia”, alimentato da contributi datoriali e destinato a sostituire il datore di lavoro nell’erogazione:

  • dell’intero TFR, il quale matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, essendo le quote annuali meri accantonamenti contabili;
  • degli altri crediti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono la data:
    • del provvedimento che determina l’apertura della procedura fallimentare, del concordato preventivo, della liquidazione coatta o dell’amministrazione straordinaria;
    • di inizio dell’esecuzione forzata;
    • del provvedimento di messa in liquidazione o cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.

Il credito deve riferirsi solo alla retribuzione maturata nell’ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità, aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.
Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute, le indennità di malattia a carico dell’INPS, che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Tali somme sono erogate dal Fondo nei limiti di un massimale, pari a tre volte la misura del trattamento CIGS mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

Il pagamento dei crediti diversi dal TFR non è cumulabile, fino a concorrenza degli importi con:

  • il trattamento CIG fruito nell’arco dei 12 mesi che precedono la data del provvedimento che determina l’apertura della procedura;
  • le retribuzioni corrisposte all’interessato nell’arco dei tre mesi dell’operatività della tutela;
  • l’indennità di mobilità riconosciuta nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le procedure che danno diritto all’intervento del Fondo di garanzia sono:

 

 

Requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:

  • la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) o l’esperimento infruttuoso dell’azione esecutiva (pignoramento);
  • l’insolvenza del datore di lavoro;
  • l’accertamento dell’esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).


I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

  • la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
  • l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • l’insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).

 

 

Soggetti legittimati

Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro tenuti al versamento all’Inps dell’apposito contributo che alimenta la Gestione prestazioni temporanee.
Anche i lavoratori con qualifica di apprendista, i soci delle cooperative di lavoro ed i dirigenti di aziende industriali possono richiedere i benefici del Fondo.

In caso di decesso del lavoratore l’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto, ai sensi dell’art. 2122 c.c., dagli aventi diritto con preferenza per il coniuge, i figli e, se conviventi a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (1° comma).
La ripartizione di tali indennità va fatta secondo l’accordo fra gli aventi diritto ovvero, in mancanza di accordo, secondo il bisogno di ciascuno (2° comma).
Queste indennità non possono essere oggetto di patti anteriori alla morte del lavoratore (4° comma), il quale può disporne per testamento solo in mancanza dei superstiti indicati.

Sono esclusi dall’intervento del fondo gestito dall’Inps i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dall’INGPI; qualora, nel corso dello stesso rapporto di lavoro, il dipendente sia stato iscritto al Fondo gestito dall’INPS e, in successione, a quello gestito dall’INPGI, l’Istituto assicuratore tenuto a garantire l’intera prestazione, è quello competente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Richiesta di intervento

La domanda di intervento del Fondo di garanzia deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dell’INPS nella cui competenza territoriale l’assicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una Sede diversa essa sarà trasferita d’ufficio a quella territorialmente competente.
Qualora il lavoratore sia residente all’estero, la sede competente sarà quella dell’ultima residenza in Italia dell’assicurato oppure quella in cui l’assicurato stesso elegge domicilio.
La domanda deve essere inoltrata per via telematica utilizzando i codici di accesso forniti dall’INPS su richiesta del lavoratore. Il lavoratore può anche farsi assistere nell’inoltro telematico da Enti o associazioni abiltate dall’Istituto (ad es. Patronati sindacali).
I dati richiesti per l’inoltro telematico sono gli stessi che servivano per la compilazione del modello Inps TFR/CL – SR50.
L’Istituto è tenuto, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione (art. 2, comma 7 della Legge 297/1982), a liquidare il TFR e i crediti diversi dal TFR a carico del Fondo di garanzia.

 

Termini per la presentazione della domanda

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, la domanda deve essere presentata in caso di:

  • fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della legge fallimentare.;
  • impugnazioni o opposizione al credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza;
  • concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa (decreto di omologazione) o dalla sentenza (decreto) che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni;
  • insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo sentenza che decide eventuale contestazione;
  • esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione del ricavato dell’esecuzione.

 

 

Tempi di definizione

L’Istituto è tenuto a liquidare il TFR a carico del Fondo di garanzia nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione (art. 2, comma 7 della Legge 297 del 1982).

 

Prescrizione

Il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive:

  1. per il TFR, in 5 anni dalla data della risoluzione del rapporto. Detto termine può essere interrotto con l’instaurazione del credito del lavoratore nello stato passivo e ricomincia a decorrere, per l’intera sua durata (cinque anni), dalla data di chiusura della procedura concorsuale. Lo stesso vale in caso di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, poiché anche queste procedure sono assoggettate allo speciale procedimento che attiene alla verifica dei crediti e alla formazione dello stato passivo;
  2. per gli altri crediti di lavoro, in un anno. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data in cui è possibile presentare la richiesta di intervento del Fondo. Se la domanda viene presentata oltre tale termine l’Inps, prima di respingerla, verificherà che il richiedente non abbia interrotto la prescrizione.

 

 

Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)

Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono:

  1. per il TFR, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di effettivo soddisfo;
  2. per gli altri crediti di lavoro, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, completa di tutta la documentazione, sino alla data di effettivo soddisfo.

Con riguardo al pagamento del TFR, la decorrenza degli interessi e della rivalutazione non è preclusa nel caso di mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo del TFR.
Tale credito infatti è considerato esigibile anche quando ha un oggetto solo determinabile.

 

Ricorsi

Ricorsi amministrativi

Contro il provvedimento di reiezione della domanda, o di liquidazione della prestazione in misura inferiore a quella richiesta, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro novanta giorni dalla sua ricezione (art. 46 c. 5 legge 88/89).
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell’Istituto il termine per la proposizione del ricorso decorre dal 61° giorno successivo a quello di presentazione della domanda completa della documentazione.
Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
I ricorsi tardivi, perché presentati dopo l’esaurimento del procedimento amministrativo (ossia dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda) non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi dovranno essere rigettati, senza alcun esame nel merito, perché non più sussiste un credito che possa ricevere tutela giudiziaria.

 

Ricorsi giudiziali

L’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 – convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 – prevede il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/89) nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia per il TFR.
Tale termine decorre dalle date stabilite nel comma 2 dell’art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dalla novella del 1992, che variano in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di accesso al Fondo di Garanzia

  1. In relazione al pagamento del TFR da I.N.P.S., quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, né la L. n. 297 del 1982, né il D.Lgs. n. 82 del 1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da TFR, che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l’art. 2, L. n. 297 cit. stabilisce che “trascorsi quindici giorni” dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso – e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale – il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. (Corte App. Perugia 6/2/2021, Pres. Angeleri Est. Panariello, in Lav. nella giur. 2021, 667)
  2. In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall’I.N.P.S. di cui alla L. n. 297 del 1982, l’iniziativa del lavoratore, da cui computare – a ritroso – il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell’ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell’accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacra- zione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro). (Cass. 29/7/2020 n. 16249, Pres. Manna Rel. Mancino, in Lav. nella giur. 2021, 91)
  3. La funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S., di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 297 del 1982, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c.c., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto. (Trib. Catania 24/4/2020, Giud. Nicosia, in Lav. nella Giur. 2020, 998)
  4. In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell’accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS ex art. 2 della L. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l’uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi riconducibili “de iure” alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell’impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all’infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore). (Cass. 5/9/2016 n. 17593, Pres. D’Antonio Rel. Cavallaro, in Lav. nella giur. 2017, 96)
  5. L’obbligo del Fondo di garanzia per il T.f.r. costituito presso l’Inps ha per oggetto una prestazione di natura previdenziale, diversa dal trattamento dovuto al lavoratore dal datore di lavoro. Ne consegue che una volta che si siano realizzate le condizioni previste dalla legge, e cioè l’ammissione in via definitiva del credito per T.f.r. al passivo fallimentare, il lavoratore ha diritto alla relativa prestazione a carico del Fondo di garanzia, senza che rilevi in contrario l’intervenuta prescrizione del credito stesso verso il datore di lavoro, non rilevata nell’ambito della procedura fallimentare. (Corte app. Milano 4/10/2013 n. 540, Pres. Curcio Est. Vitali, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Rocco Cama, 380)
  6. Il credito verso il Fondo di garanzia dell’Inps per il trattamento di fine rapporto ha natura retributiva, pertanto – nonostante il diritto alla relativa prestazione tragga origine, anziché dal rapporto di lavoro, dal diverso rapporto assicurativo-previdenziale – può essere validamente ceduto dal lavoratore a una società finanziaria che, in base all’art. 2, L. 29/5/82 n. 297, ha diritto al pagamento. (Cass. 13/10/2010, n. 21143, Pres. Sciarelli Est. Monaci, in D&L 2010, con nota di Alessandro Corrado, “Accesso al Fondo di Garanzia Inps: conferme della Suprema Corte”, 1124)
  7. Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, in favore del lavoratore, per il pagamento del T.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se dichiarato fallito per avere cessato l’attività di impresa da oltre un anno, va considerato “non soggetto” a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che esistono altri bene aggredibili con l’azione esecutiva. (Cass. 29/7/2010 n. 17740, Pres. Lamorgese Rel. Toffoli, in Lav. Nella giur. 2010, 1048, e in D&L 2010, con nota di Alessandro Corrado, “Accesso al Fondo di Garanzia Inps: conferme della Suprema Corte”, 1124)
  8. Il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia di cui alla L. 29/5/82 n. 297 deve assolvere all’onere di dimostrare che nei confronti del datore di lavoro, soggetto alle procedure concorsuali, è stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento e che il credito relativo al Tfr è stato ammesso nello stato passivo, mentre nei confronti del datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, occorre la prova dell’assenza o dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore (a esempio tramite evidenza di una procedura esecutiva infruttuosa). (Cass. 27/10/2009 n. 22647, Pres. Sciarelli Est. Zappia, in D&L 2009, 1035)
  9. L’inutile esperimento di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale non è, da solo, idoneo a realizzare la preventiva escussione del debitore principale, per il pagamento di quanto dovuto dal datore di lavoro inadempiente non soggetto a procedure concorsuali. Tuttavia non è imposto al lavoratore l’onere di provare l’insufficienza della garanzia offerta dall’intero patrimonio del datore di lavoro inadempiente, ma soltanto l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali sono risultate in tutto o in parte insufficienti, a seguito di un esperimento dell’esecuzione forzata serio e adeguato, che comporta, in coerenza con la norma diligenza, la ricerca di beni di proprietà del datore di lavoro inadempiente, quanto meno nei luoghi, comunque, ricollegabili alla sua persona. (Cass. 8/5/2008 n. 11379, Pres. ed Est. De Luca, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Franco Focareta, “L’intervento del Fondo di Garanzia nei casi di datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali”, 176)
  10. In tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps di cui alla legge n. 297/1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la detrazione delle trattenute previdenziali dal trattamento di integrazione, essendo solo operata contabilmente ai fini della determinazione del limite massimo della prestazione erogabile dal Fondo, violi il principio dell’esonero di tale prestazione dalla contribuzione). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 14 Giugno 2004). (Cass. 7/2/2008 n. 2884, Pres. Mercurio Est. Miani Canevari, in Dir. & prat. lav. 2008, 2154)
  11. Il primo e sostanziale presupposto che giustifica l’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. in caso di insolvenza del datore di lavoro è la cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa; tale presupposto è escluso qualora il datore di lavoro, prima della dichiarazione di fallimento, abbia ceduto ad altri l’azienda, con trasferimento dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c.; nessun rilievo può essere attribuito in materia all’eventuale accordo di ripartizione del debito per Tfr fra le società cedente e cessionaria (nella specie, delegazione di pagamento alla seconda per il Tfr maturato presso la prima). (Trib. Pistoia 12/9/2007, Est. De Marzo, in D&L 2008, con nota di Yara Serafini, “Intervendo del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto in ipotesi di trasferimento d’azienda: il rilievo degli accordi di cessione del credito fra soggetti coinvolti”, 266)
  12. L’esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dall’art. 2, quinto comma, della L. n. 29 maggio 1982, n. 297, e dall’art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps. Tale presupposto viene, peraltro, meno in tutti quei casi in cui l’esperimento dell’esecuzione forzata ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. (Cass. 17/4/2007 n. 9108, Pres. Sciarelli Est. Di Cerbo, in Lav. nella giur. 2007, 1247 e in Dir. e prat. lav. 2008, 428)
  13. Stante la natura previdenziale della obbligazione a carico del Fondo di Garanzia dell’Inps – che, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 297/1982, garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza del datore di lavoro – il riferimento agli “aventi diritto” del lavoratore – contenuto nel primo comma di detto art. 2 – deve essere interpretato come riferimento a quei soggetti che l’art. 2122 c.c. indica quali destinatari ex lege delle prestazioni in caso di morte del lavoratore (coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo). (Corte app. Milano 22/2/2007, Pres. Salmeri Rel. Sbordone, in Lav. nella giur. 2007, 1153)
  14. Ai fini dell’obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono il provvedimento di apertura della procedura concorsuale, occorre far riferimento alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro “in atto”; dovendosi ritenere l’inerte protrazione della formale esistenza del soggetto datoriale fino all’apertura della procedura, del tutto irrilevante. (Cass. 29/12/2006 n. 27599, Pres. Senese Est. Cuoco, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, “Profili temporali della garanzia degli utlimi tre mesi di retribuzione”, 480)
  15. L’obbligo del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, consegue al semplice accertamento dell’esistenza del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell’insolvenza dell’obbligato (acclarata attraverso la procedura concorsuale ovvero quella esecutiva individuale) e, pertanto, non può essere subordinato alla produzione, da parte del lavoratore, di documentazione ulteriore, relativa ad altre circostanze (quale la corresponsione di acconti da parte del datore di lavoro, il reddito del lavoratore, l’anzianità di questo ai fini della determinazione dell’imposta), non essendo normativamente previsto un corrispondente onere del lavoratore, nè potendo su questi pesare l’eventuale inadempimento datoriale in relazione al suo obbligo di informazione nei confronti dell’ente previdenziale. (Cass. 10/8/2006 n. 18136, Pres. Mileo Est. Cuoco, in Lav. nella giur. 2007, 203 e in Dir. e prat. lav. 2007, 1008)
  16. Con riferimento all’obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la lettera della legge rende manifesta la ratio di stabilire un collegamento certo tra epoca di insorgenza del reddito retributivo e insolvenza del datore di lavoro, escludendo, pertanto, che i crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro possano farsi rientrare nei dodici mesi precedenti il dies a quo normativamente fissato per il fatto che il termine di adempimento dell’obbligazione retributiva risulti, per qualsiasi ragione, anche per effetto di pattuizioni individuali, fissato in epoca successiva. Nè al termine di scadenza, consensualmente fissato per l’adempimento del datore di lavoro, può attribuirsi l’effetto di determinare il calcolo del periodo dei dodici mesi a ritroso, siccome, nell’interpretazione più estensiva della legge, solo un’azione giudiziaria è a tanto idonea, non rilevando la preclusione determinata dalla volontà dello stesso lavoratore-creditore. (Cass. 21/6/2006 n. 14312, Pres. Ciciretti Est. Picone, in Lav. nella giur. 2006, 1132, e in Dir. e prat. lav. 2007, 137)
  17. Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia. (Cass. 19/12/2005 n. 27917, Pres. Mileo Est. Picone, in Orient. Giur. Lav. 2005, 964)
  18. Il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del Tfr a carico dello speciale Fondo di cui mall’art. 2 L. 29/5/82 n. 297, ha natura di credito a una prestazione previdenziale, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge. (Cass. 19/12/2005 n. 27917, Pres. Mileo Est. Picone, in D&L 2006, 627)
  19. In caso di fallimento del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia gestito dall’Inps è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto con gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno – senza necessità che il lavoratore assolva l’onere di allegazione e di prova di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. – con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell’effettivo pagamento. (Corte d’appello Catania 29/10/2004, Pres. e Rel. Pagano, in Lav. nella giur. 2005, 594)
  20. Il diritto del lavoratore a ottenere dell’Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 l. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Cass. 26/2/2004 n. 3939, Pres. Dell’Anno Est. La Terza, in Giust. civ. 2005, 492)
  21. Il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps è tenuto a corrispondere oltre alla somma capitale dovuta per Tfr ed ultime 3 mensilità, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 16, 6° comma, L. 412/91. (Trib. Milano 23/10/2003, Est. Gargiulo, in D&L 2004, 206)
  22. Il termine di prescrizione di un anno stabilito dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 80/92 per far valere nei confronti del Fondo di Garanzia dell’Inps i crediti di lavoro diversi dal TFR, nel caso di fallimento del datore di lavoro, decorre da quando il diritto verso il Fondo è sorto e quindi poteva essere fatto valere ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, L. n. 297/82 applicabile per l’espresso richiamo di cui al comma 3 dello stesso art. 2, D.Lgs. n. 80/92. Non è applicabile alla specie il principio che affonda le sue radici negli artt. 2945, comma 2, c.c. e 94 l.f. per il quale la presentazione dell’istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale. (Corte d’appello Milano 28/4/2003, Pres. Mannacio Rel. De Angelis, in Lav. nella giur. 2003, 1168)
  23. Il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps è tenuto a corrispondere, oltre alla somma capitale dovuta a titolo di Tfr ed ultime tre mensilità, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 22, 36° comma, L. 724/94. (Cass. 26/9/2002 n. 13991, Pres. Carbone Est. Ravagnani, in D&L 2003, 179)
  24. Ai sensi dell’art. 2, 5° comma, d.lgs. n. 80/92, in caso di insolvenza del datore di lavoro, le ultime tre mensilità poste a carico del Fondo di Garanzia dell’INPS conservano la loro natura retributiva e, se pagate in ritardo, vanno arricchite dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria (Corte Appello Bari 31/10/2001, pres. e est. Berloco, in Lavoro giur. 2002, pag. 61, con nota di Carpagnano, Ritardato pagamento delle ultime mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell’INPS: gli accessori vanno cumulati)
  25. Poiché, anche per quanto concerne l’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità retributive, il Fondo di garanzia subentra nell’obbligazione del datore di lavoro, sostituendosi a esso in via solidale, al termine di prescrizione del corrispondente diritto del lavoratore, previsto dall’art. 2, 5° comma, D. Lgs. 27/1/92 n. 80, deve ritenersi interrotto, fino alla chiusura della procedura fallimentare, dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo (Trib. Milano 5 febbraio 2000, pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 445)
  26. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 L. 196/97, ai soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro, che abbia costantemente provveduto al versamento delle trattenute, spetta il trattamento di fine rapporto da parte dell’Inps, quale gestore del relativo fondo di garanzia (nella specie, la S.C. ha risolto la controversia sulla base dello ius superveniens, attribuendo efficacia retroattiva alla citata disposizione di legge) (Cass. 13/6/00, n. 8069, pres. Ravagnani, in Foro it. 2000, I, pag. 2477)
  27. Qualora i lavoratori vittime dell’insolvenza del datore di lavoro svolgano attività di lavoro subordinato in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo le regole del diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha la sua sede e nel quale è messa in liquidazione, l’ente competente con riguardo all’art. 3 della direttiva del consiglio 80/987/ Cee, per il pagamento delle spettanze di detti lavoratori è quello dello Stato nel cui territorio essi esercitano la loro attività subordinata (Corte Giustizia CE, 16/12/99, n. C-198/98, sezione V, in Foro it. 2000, IV, pag. 423)
  28. In ottemperanza al principio enunciato dalla sentenza 10/7/97 della Corte di Giustizia delle Comunità europee (causa C-272/95 – Maso e altri c. Inps) immediatamente applicabile nel nostro ordinamento interno, ai sensi dell’art. 5 Trattato Cee, l’art. 2 D. Lgs. 27/1/92 n. 80, che, in caso di fallimento del datore di lavoro, pone a carico del Fondo di garanzia i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi precedenti la sentenza dichiarativa di fallimento, va interpretato nel senso che il termine a quo per il calcolo a ritroso dei dodici mesi coperti dalla garanzia va individuato nella data di deposito della domanda di dichiarazione del fallimento, e non nella data di emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. 9/2/99 n. 1106, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1999, 368)
  29. In ipotesi di fallimento del datore di lavoro, si verifica, ex art. 2, L. 20/5/82 n. 297, ipotesi di accollo ex lege, da parte del Fondo di garanzia, dell’obbligazione avente a oggetto la liquidazione del Tfr maturato, sì che sono dovuti dall’Ente, oltre al capitale, anche gli interessi e la rivalutazione, a decorrere dalla data di maturazione del diritto, e cioè dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (Trib. Busto Arsizio 26/3/98, pres. Bruni, est. Limongelli, in D&L 1998, 740)
  30. In ipotesi di fallimento del datore di lavoro, si verifica ex art. 2 L. 20/5/82 n. 297, un accollo cumulativo ex lege, in forza del quale il credito verso il Fondo di garanzia, avente a oggetto la liquidazione del Tfr maturato, costituisce credito di lavoro, sottoposto alla disciplina di cui all’art. 429 c.p.c. sul quale pertanto maturano cumulativamente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sugli importi via via rivalutati, indipendentemente dalle previsioni dell’art. 22, 36° comma, L. 23/12/94 n. 724, a ritenersi applicabile ai soli rapporti di lavoro, sia di natura pubblica che di natura privatistica, intercorrenti con enti pubblici (Pret. Monza 6/11/98, est. Dani, in D&L 1999, 370)
  31. Ai sensi dell’art. 2, 5° comma, L.29/5/82 n. 297, compete il pagamento del Tfr a carico del Fondo di garanzia agli ex dipendenti della Federazione di Milano del Partito Socialista Italiano, cui il trattamento di fine rapporto non sia stato corrisposto, neppure a seguito di infruttuoso esperimento di esecuzione forzata, a carico del Partito datore di lavoro (Pret. Milano 25/5/98, est. Curcio, in D&L 1998, 1017, nota Tagliagambe, L’insolvenza nelle associazioni di fatto)
  32. Allorché il datore di lavoro è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolge la sua attività lavorativa e subordinata, l’ente di garanzia competente, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 80/987/Cee, per il pagamento delle spettanze di detto lavoratore in caso di insolvenza del suo datore di lavoro è l’ente dello Stato nel cui territorio, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva, viene decisa l’apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro (Corte Giustizia CE, 17/9/97, n. C-117/96, sezione V, in Foro it. 2000, IV, pag. 423)
  33. Gli interessi dovuti dal Fondo di garanzia sul credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto decorrono dalla data di maturazione di tale credito, e non dalla data di esigibilità del medesimo dal Fondo di garanzia, coincidente con la scadenza del termine di 60 giorni dalla data della domanda, ex art. 2 L. 29/5/82 n. 297 (Pret. Busto Arsizio 14/5/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 153)
  34. In ipotesi di fallimento del datore di lavoro, il credito dei lavoratori verso il Fondo di garanzia avente a oggetto il trattamento di fine rapporto, conservando la propria natura retributiva e privatistica, è produttivo di interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dal disposto degli artt. 16 L. 30/12/91 n. 412 e 22, 36° comma, L. 23/12/94 n. 724, applicabili ai soli crediti previdenziali (Pret. Busto Arsizio 14/5/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 153)
  35. In relazione alla domanda di liquidazione del Tfr a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il termine di prescrizione quinquennale non inizia a decorrere dal sedicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, bensì dalla data del decreto di chiusura della procedura fallimentare, posto che, ai sensi dell’art. 94 legge fallimentare, la domanda di ammissione al passivo produce gli stessi effetti della domanda giudiziale che, ex art. 2945 c. 2 c.c., interrompe il corso della prescrizione sino alla definizione del giudizio (Pret. Milano 7/4/95, est. Ianniello, in D&L 1995, 1019)