Corte di cassazione, sentenza 21 settembre 2021 n. 25512

21 Settembre 2021

La delega dei compiti di sicurezza nel lavoro non esonera da responsabilità da infortunio il datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio penale a seguito di un infortunio mortale sul lavoro, era stato condannato come responsabile il dipendente al quale il datore di lavoro aveva delegato i compiti inerenti la sicurezza sul lavoro. Nel successivo giudizio civile di risarcimento danni, il datore di lavoro aveva fatto valere l’assoluzione nel giudizio penale per sostenere la propria estraneità. La Cassazione respinge la sua pretesa, distinguendo l’ipotesi in cui la delega sia esecutiva da quella in cui sia funzionale, esclusiva. Nel primo caso, la responsabilità del datore di lavoro per eventuali infortuni per comportamenti dolosi o colposi permane ed è diretta, in applicazione dell’art. 2087 c.c., perché il datore non si spoglia del suo potere di sorveglianza. Nel secondo, il datore ne risponde ugualmente in solido col delegato, a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dell’art. 1228 cod. civ., per fatti dolosi o colposi compiuti dal proprio dipendente nell’adempimento dell’obbligazione di sicurezza.