Ministero della Salute, ordinanza 28 aprile 2022

28 Aprile 2022

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino alla conversione del decreto-legge n. 24/2022, comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Nel quadro delle misure di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 il Ministero della Salute, con ordinanza del 28 aprile 2022, ha fornito le nuove regole, efficaci dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge n. 52/2022, di conversione del DL n. 24/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, riguardo la vigenza o meno dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi.

Per ciò che concerne l’ambito lavorativo, fermo restando l’utilizzo obbligatorio delle mascherine per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché per chi svolge la propria attività nelle situazioni in cui l’accesso è permesso solo con la mascherina FFP2 (mezzi di trasporto, cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti dello sport), l’ordinanza ministeriale non stabilisce espressamente  l’obbligo nei confronti di tutti gli altri lavoratori, fatta salva una generale (ma non vincolante) raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Nei luoghi di lavoro, in ogni caso, continuano a trovare applicazione le disposizioni del Protocollo nazionale 6 aprile 2021 condiviso tra le Parti Sociali, contenente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19, che consiglia l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro (al chiuso o all’aperto).