Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 10 novembre 2022

19 Novembre 2022

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 il decreto 10 novembre 2022 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nonché il valore della percentuale di variazione definitiva per l’anno 2021.
In particolare:

  1. la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022;
  2. la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo;
  3. le percentuali di variazione per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale (di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324), sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.