Corte Costituzionale, sentenza 18 maggio 2023, n. 98

18 Maggio 2023

Si alla libera professione anche per gli psicologi militari.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Nell’ambito di un procedimento ove si dibatteva della legittimità del diniego ad alcuni psicologi militari dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione, il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, co. 1, del Codice dell’ordinamento militare, ritenendo tale norma in contrasto, tra gli altri, con l’art. 3 Cost., nella parte in cui essa riconosce ai soli medici militari, e non anche agli psicologi militari, la possibilità di beneficiare della deroga al generale principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione. La Corte Costituzionale, nel dichiarare la fondatezza della questione, osserva che, poiché entrambi i professionisti – medici e psicologi militari – erogano prestazioni finalizzate alla cura della salute del paziente e rientrano nell’unitaria categoria del personale militare abilitato all’esercizio della professione sanitaria, essi vanno equiparati sotto il profilo della facoltà di svolgere la libera professione, e ciò a prescindere dall’eventuale diversità di ruoli e di progressione di carriera, che può riscontrarsi nell’ambito dei rispettivi corpi sanitari di appartenenza.