Corte di cassazione, ordinanza 11 novembre 2021 n. 33365

11 Novembre 2021

Non è automatica la responsabilità del committente per infortuni occorsi in esecuzione del contratto di appalto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso d’infortunio mortale di un dipendente dell’appaltatore avvenuto nel corso dei lavori di esecuzione dell’appalto, gli eredi avevano chiesto il risarcimento del conseguente danno morale subìto anche al committente, a norma dell’art. 26, secondo comma del D. Lgs n. 88/2008. La Corte, confermando in proposito la sentenza della Corte d’appello, afferma che la responsabilità del committente non è automatica come ritenuto dai ricorrenti, ma occorre verificare in concreto l’effettiva incidenza del suo comportamento nella causazione dell’evento, in termini di effettiva valutazione con mezzi adeguati dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore in relazione ai lavori da svolgere, della eventuale ingerenza nell’esecuzione dei lavori appaltati, della possibilità di percepire agevolmente e quindi di comunicare eventuali situazioni di pericolo incombente etc. In definitiva, la responsabilità del committente non è automatica, ma deriva dalla violazione degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti.