Corte di cassazione, ordinanza 11 novembre 2022 n. 33341

11 Novembre 2022

Ora anche solo l’assenza di repechage nel licenziamento per ragioni obiettive comporta la reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso esaminato dalla Corte è quello di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che i giudici dell’appello, rilevato che la ragione addotta a sostegno dello stesso era sussistente, ma era mancata, da parte del datore di lavoro, la ricerca di una diversa occupazione del dipendente all’interno dell’azienda, avevano dichiarato illegittimo, applicando peraltro la tutela indennitaria. Ciò in quanto avevano ritenuto che le ragioni addotte a sostegno del licenziamento, pur insussistenti, perché era mancato il repechage, non potessero ritenersi manifestamente tali, come richiesto dalla norma dell’art. 18 S.L. (versione Fornero), dato che la ragione obiettiva del licenziamento sussisteva. In cassazione, tra la deliberazione della decisione e la pubblicazione della stessa, è intervenuta la pronuncia n. 125 del 19 maggio 2022 della Corte costituzionale, che ha cancellato nella norma dell’art. 18 S.L. l’aggettivo “manifesta” posto prima del sostantivo “insussistenza”. Da qui la nuova camera di consiglio della Corte di cassazione con la nuova deliberazione, che cassa la sentenza della Corte d’appello, laddove aveva applicato la sola tutela indennitaria, anziché quella reintegratoria, ormai obbligata in relazione a un qualsiasi profilo di insussistenza delle ragioni addotte a sostegno del licenziamento.