Corte di cassazione, ordinanza 2 marzo 2023, n. 6336

2 Marzo 2023

Tutela meramente indennitaria se il licenziamento per superamento del comporto è genericamente motivato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Sulla base di tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che, a fronte di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, nella cui comunicazione il datore di lavoro si era limitato a indicare il termine finale del comporto e il numero minimo complessivo dei giorni d’assenza, aveva dichiarato l’illegittimità del recesso per carenza di motivazione e conseguentemente riconosciuto alla lavoratrice un’indennità pari a 8 mensilità, escludendo l’applicabilità della tutela reintegratoria. In motivazione, i giudici di legittimità rilevano che (i) la motivazione del licenziamento deve essere idonea a evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo; (ii) nel caso di specie, il datore di lavoro aveva mancato di fornire tale indicazione, e ciò determinava una violazione del requisito della motivazione, di cui all’art. 2, co. 2, l. 604/66; (iii) non poteva invece dirsi violata la disciplina di cui all’art. 2110 c.c. (che avrebbe comportato l’applicazione della tutela reintegratoria, ai sensi dell’art. 18, co. 7, l. 300/70) in quanto in giudizio era stato accertato un effettivo superamento del periodo di comporto nel corso del rapporto di lavoro tra le parti.