Tribunale di Milano, 29 dicembre 2020

29 Dicembre 2020

Illegittimo applicare la disciplina oraria del lavoro discontinuo del CCNL Logistica agli addetti alla consegna della spesa dei supermercati, se le concrete caratteristiche del lavoro impediscono effettive pause di riposo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie la domanda di un dipendente di un’impresa appaltatrice dei servizi di consegna a domicilio della spesa, per una grande catena di supermercati, diretta a contestare il regime orario del lavoro discontinuo disciplinato dall’art. 11quinquies del CCNL Logistica, che fissa in 44 ore settimanali, invece che in 39, il regime orario ordinario. La Giudice afferma che condizione di legittimità di tale regime è che la prestazione abbia effettiva natura discontinua, condizione che non è disponibile dalle parti collettive pattuendo convenzionalmente l’applicazione del regime anche a contesti lavorativi che non partecipino delle relative caratteristiche. Accertata attraverso l’istruttoria testimoniale la sostanziale mancanza di effettive pause di riposo tra le varie fasi della prestazione, il Tribunale riconosce il diritto al pagamento come lavoro straordinario delle ore rese oltre il limite ordinario della 39 ore settimanali.