Tribunale di Monza, 8 aprile 2021

8 Aprile 2021

Valida l’impugnazione del licenziamento effettuata mediante trasmissione a mezzo P.E.C. da parte del difensore della scansione della lettera firmata a mano dal lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

A inizio 2020 aveva fatto un certo scalpore una decisione del Tribunale di Monza che aveva affermato la decadenza dall’impugnazione del licenziamento in un caso in cui la contestazione era stata trasmessa con un messaggio P.E.C. dell’avvocato, con allegata la scansione della lettera sottoscritta a mano dal lavoratore. Il Tribunale rivede ora la propria posizione, prendendo atto del diverso orientamento successivamente adottato da diversi organi giudiziari. Il Giudice afferma dunque che tale impugnazione è valida e idonea a impedire la decadenza ai sensi dell’art. 6 della l. 604/1966, esprimendo in maniera adeguata la volontà del lavoratore di contestare il recesso. Nel caso, poi, il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento collettivo impugnato per omesso espletamento delle comunicazioni previste ex art. 4 l. 223/1991, entro il termine di sette giorni dal recesso.