Patto di non concorrenza

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Questa voce è stata curata da Valentina Remida

 

Scheda sintetica

Il patto di non concorrenza è il patto mediante il quale il datore di lavoroimprenditore, per proteggersi da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale patto, che può essere stipulato al momento dell’assunzione, durante lo svolgimento o al termine del rapporto, costituisce un accordo a sé stante, distinto dal rapporto contrattuale corrente tra le parti e autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 del codice civile.

La disciplina di questo particolare accordo è contenuta nell’art. 2125 del codice civile secondo cui “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.

La funzione della norma, che riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e pertanto non può estendersi ad altre fattispecie (come i rapporti di agenzia o di lavoro parasubordinato e in generale autonomo) è duplice:

  • da una parte consente alle imprese di tutelarsi nei confronti della concorrenza che potrebbe derivare dalla diffusione e dall’utilizzo di informazioni da parte di ex dipendenti (soprattutto quelli di più elevata qualificazione)
  • dall’altra parte, stabilendo dei requisiti per la validità del patto, garantisce al lavoratore particolari tutele, evitando un’eccessiva limitazione della sua attività.

 

 

Normativa

  • Codice civile, art. 2125

 

 

Cosa fare – A chi rivolgersi

  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro
  • Ufficio vertenze sindacale

 

 

Forma e corrispettivo

Per la validità del patto di non concorrenza è richiesta innanzi tutto la forma scritta, che deve riguardare tutti gli elementi dell’accordo, pena la nullità dello stesso.
Il patto è altresì nullo se non è previsto un corrispettivo in favore del lavoratore, per la limitazione dell’attività lavorativa, e quindi delle possibilità di guadagno, determinata dall’accordo.
La nullità si produce anche nel caso in cui il compenso sia simbolico, palesemente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto all’ex dipendente.
Quanto alle modalità di corresponsione del compenso, esse possono variare a seconda del momento in cui il patto è stipulato: l’ammontare può infatti essere stabilito in misura fissa o in percentuale, può essere corrisposto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro insieme alla retribuzione, a rate mensili durante la vigenza del patto o in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Limiti di durata, oggetto e luogo

L’art. 2125 fornisce indicazioni precise soltanto rispetto ai limiti di durata del patto, che non può eccedere i cinque anni per i dirigenti e i tre anni per gli altri lavoratori.
Nel caso in cui sia stato pattuito un tempo superiore, la norma prevede che esso si riduca automaticamente entro i limiti massimi di legge.

La clausola che prevede la facoltà di recesso del datore di lavoro è stata considerata dalla Cassazione in contrasto con il principio di cui all’art. 2125 c.c. secondo cui la durata del patto deve essere delimitata ex ante, per tutelare l’esigenza del lavoratore di avere “sicura contezza, fin dall’assunzione dell’impegno, della durata del vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative” (Cass. 16.8.2004, n. 15952).

L’oggetto del patto di non concorrenza può andare oltre le mansioni precedentemente svolte dal lavoratore e riguardare qualunque tipo di attività professionale o subordinata, potenzialmente concorrenziale, che possa nuocere all’impresa.
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, la congruità dei limiti di oggetto non deve essere valutata in astratto, ma andando a verificare che il patto consenta al lavoratore lo svolgimento non di una qualunque attività lavorativa, ma di un’attività adeguata e conforme alla sua qualificazione professionale.

Per quanto riguarda l’ambito spaziale, si ritiene che esso non sia rilevante di per sé ma che la valutazione dei limiti territoriali sia strettamente connessa a quella relativa ai limiti di oggetto.
L’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente ritiene infatti validi quei patti estesi all’intero territorio nazionale, o addirittura comunitario, a condizione che i limiti di oggetto siano circoscritti, lasciando impregiudicati il diritto al lavoro e la professionalità dell’ex dipendente.

 

Violazione del patto

La violazione del patto di non concorrenza, qualificato come contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, costituisce inadempimento contrattuale e legittima le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
È sempre più frequente l’inserimento nell’accordo di clausole penali, unanimemente ritenute legittime, fatta salva la facoltà per il giudice di ridurne l’entità qualora sia eccessiva, così come la richiesta di inibitoria giudiziale di prosecuzione dell’attività concorrenziale.
Nel caso in cui il patto sia dichiarato nullo, il datore di lavoro può esercitare l’azione di ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione del patto.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di patto di non concorrenza

  1. Le attività economiche da considerare in concorrenza tra loro ex art. 2125 c.c. vanno identificate in relazione a ciascun mercato ove convergono domande e offerte di beni o servizi identici o reciprocamente alternativi e/o fungibili, parimenti idonei a soddisfarne i bisogni. (Cass. 26/5/2020 n.9790, Pres. Berrino Rel. Boghetich, in Lav. nella giur. 2020. 992)
  2. Sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio e il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra, sì che l’obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all’art. 2125 c.c. ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell’art. 2596 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile a un rapporto di lavoro parasubordinato la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 c.c., ricorrendone uno dei presupposti, previsti in via disgiuntiva, costituito dalla delimitazione a una determinata attività, escludendo così la nullità della pattuizione per l’indiscriminato ambito geografico mondiale del vincolo negoziale). (Cass. 21/3/2013 n. 7141, Pres. Miani Canevari Est. Mancino, in Lav. nella giur. 2013, 617)
  3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro costituisce una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Ciò per evitare, da un lato, che al datore di lavoro sia attribuito il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, sì da vanificare la previsione della fissazione di un termine certo e, dall’altro lato, che l’attribuzione patrimoniale pattuita a favore del lavoratore in merito all’obbligo di non concorrenza possa venir meno solo in virtù della volontà del datore di lavoro. (Cass. 8/1/2013 n. 212, Pres. Miani Canevari Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2013, 308)
  4. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo predeterminato nel suo preciso ammontare, al momento della stipulazione del patto, giacché è in tale momento che si perfeziona il consenso delle parti, e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore in quanto costituisce il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro costituzionalmente garantito; pertanto, viola la norma la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, da un lato, introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza e, dall’altro, facendo dipendere l’entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto. (Trib. Milano 28/9/2010, Est. Atanasio, in D&L 2010, con nota di Alvise Moro, “Sulle modalità di pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza”, 1080)
  5. In caso di violazione del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. può essere concessa al datore di lavoro la tutela inibitoria volta all’immediata cessazione della condotta illecita, non ostando al riguardo né il disposto dell’art. 1453 c.c. – che, nell’attribuire al contraente adempiente il potere di chiedere, tra l’altro, l’adempimento del contratto, non distingue tra obbligazioni positive (di facere) e negative (di non facere) – né i principi generali del nostro ordinamento, atteso che la tutela preventiva, proprio perché idonea ad attribuire agli interessi giuridicamente garantiti uno strumento diretto alla remissione in pristino, è strumento preferibile a quello risarcitorio e indispensabile per dare concretezza al principio costituzionale della tutela giurisdizionale. (Trib. Lodi 20/7/2009, ord., in D&L 2009, 706)
  6. Ai sensi dell’art. 12 L. 12/4/69 n. 153 – secondo cui rientra nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza o in occasione del rapporto di lavoro – costituisce retribuzione imponibile il corrispettivo del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., anche se pagato dal datore di lavoro successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto emolumento erogato in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato – ancorché per un’obbligazione di non facere da adempiere nel tempo successivo alla sua cessazione – e in funzione di compenso a fronte delle limitazioni per tale tempo convenute. (Cass. 15/7/2009 n. 16489, Pres. De Luca Est. Ianniello, in D&L 2009, con nota di Renato Scorcelli, “Sul trattamento contributivo del corrispettivo del patto di non concorrenza erogato dopo la cessazione del rapporto di lavoro”, 991)
  7. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso deve tuttavia ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale, in ragione del tipo di attività vietata e della sua estensione territoriale, da comprimere eccessivamente la libertà della capacità lavorativa del lavoratore e non sia stato stabilito un compenso adeguato al sacrificio del lavoratore. (Corte app. Torino 12/6/2009, Pres. Sanlorenzo Est. Milani, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con nota di Silvia Rossetti, “Il patto di non concorrenza tra orientamenti giurisprudenziali e nuove esigenze di mercato”, 293)
  8. La competenza del giudice del lavoro si estende a tutte le pretese che hanno fondamento nel rapporto di lavoro, anche se relative a fatti verificatisi dopo la sua cessazione, quali i comportamenti del lavoratore che integrino la violazione di un patto di non concorrenza. (Cass. 10/7/2008 n. 19001, Pres. Mercurio Est. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2009, 81)
  9. La previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro non rispetta la previsione dell’art. 2125 c.c., in quanto introduce una variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza. Il corrispettivo per essere effettivo e per non svuotare di significato la norma, deve essere determinato o determinabile al momento della stipulazione del patto, come del resto prevede la disciplina generale in materia di oggetto del contratto. (Trib. Milano 19/3/2008, d.ssa Porcelli, in Lav. nella giur. 2008, 1175)
  10. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, la corresponsione a favore del lavoratore di un corrispettivo che, costituendo il prezzo di una rinuncia al diritto al lavoro e alla libera esplicazione della professione costituzionalmente garantiti, deve essere – al momento della stipulazione del patto – congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore medesimo e necessariamente determinato nel suo ammontare; ne consegue che viola il disposto dell’art. 2125 c.c. la previsione del pagamento di un corrispettivo mensile in costanza di rapporto di lavoro, in quanto la stessa rende ex ante indeterminabile il compenso, con conseguente alterazione della sinallagmaticità del patto, considerato che, al momento della conclusione del patto, il corrispettivo è del tutto indeterminato in quanto ancorato a una circostanza fattuale – quale la durata del rapporto – del tutto imprevedibile. (Trib. Milano 13/8/2007, ord., Pres. Atanasio Est. Tanara, in D&L 2007, con nota di Renato Scorcelli, “Ancora su alcune interessanti questioni in materia di patto di non concorrenza”, 1124)
  11. Il patto di non concorrenza che preveda per il lavoratore il divieto di svolgere attività di concorrenza non solo a favore di imprese direttamente concorrenti ma anche a favore di imprese clienti/utilizzatrici dei beni commercializzati dal datore di lavoro realizza un’asimmetria rispetto alla ratio dell’art. 2125 c.c,. di dubbia legittimità dovendo essere il patto funzionale alla protezione del datore di lavoro dalla concorrenza di altri concorrenti sul mercato. (Trib. Milano 12/7/2007, Est. Frattin, in D&L 2007, con nota di Renato Scorcelli, “Ancora su alcune interessanti questioni in materia di patto di non concorrenza”, 1125)
  12. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità acquisita dal lavoratore e ciò a maggior ragione qualora sia previsto a favore del lavoratore un corrispettivo irrisorio rispetto al sacrificio derivante dal patto (nella fattispecie è stato ritenuto nullo il patto di non concorrenza che prevedeva il divieto per il lavoratore di svolgere l’attività di programmatore informatico a favore sia di imprese clienti della ex datrice di lavoro – società di fornitura di servizi informatici – sia di imprese che utilizzassero un comune software fornito dalla stessa, nei territori di Lombardia, Lazio e Campania). (Trib. Milano 12/7/2007, Est. Frattin, in D&L 2007, con nota di Renato Scorcelli, “Ancora su alcune interessanti questioni in materia di patto di non concorrenza”, 1125)
  13. Il patto di non concorrenza strutturato sotto forma di opzione che consente al datore di lavoro di esercitare il diritto di avvalersi del patto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi nullo per contrasto con norme imperative di legge; l’opzione di cui all’art. 1331 c.c. infatti è applicabile al patto di non concorrenza solo qualora sia previsto l’esercizio della stessa entro un termine che renda definitivo il patto di non concorrenza prima della cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in mancanza di una siffatta predeterminazione temporale, si realizzerebbe un’elusione dell’art. 2125 c.c. considerato che, dopo la risoluzione del rapporto, il lavoratore deve essere messo in condizione di effettuare scelte sicure tali da consentirgli di ricercare una nuova occupazione in piena libertà o nei limiti e confini previsti dal patto di non concorrenza, così potendo valutare la convenienza sia del patto, al momento della sottoscrizione dello stesso, che delle nuove proposte di lavoro. (Trib. Milano 30/5/2007, Est. Peragallo, in D&L 2007, con nota di Renato Scorcelli, “Ancora su alcune interessanti questioni in materia di patto di non concorrenza”, 1126)
  14. Il patto di non concorrenza che può essere stipulato tra datore di lavoro e dipendente per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, dev’essere contenuto, ai sensi dell’art. 2125 c.c., entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo. Possono ritenersi ammissibili anche delle clausole aggiuntive che peraltro non siano in violazione in concreto di tali principi. (Cass. 15/5/2007 n. 11104, Pres. ed Est. De Luca, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Gianluigi Girardi, 1223)
  15. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati, nei quali deve essere circoscritto l’obbligo di non concorrenza del lavoratore debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorchè la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Trib. Milano 27/1/2007, ord., Est. Cincotti, in D&L 2007, 822)
  16. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza deve prevedere – a pena di nullità – la corresponsione a favore del lavoratore di un corrispettivo che deve essere congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore medesimo; tale corrispettivo può essere pagato anche in costanza di rapporto di lavoro senza che in tal caso lo stesso possa considerarsi aleatorio in quanto un compenso crescente proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro meglio risponde all’esigenza di un equo contemperamento degli interessi delle parti, considerato che la maggior permanenza in un determinato settore merceologico comportra la maggiore specializzazione del lavoratore, rendendo più difficile la collocazione nel mercato del lavoro in un settore diverso e che, viceversa, tali difficoltà non incontra chi abbia svolto un breve periodo di lavoro presso un datore di lavoro che, dopo aver consentito comunque l’apprendimento di nozioni tecniche, non possa fruire del lavoro di tale dipendente perchè in breve tempo dimissionario. (Trib. Milano 27/1/2007, ord., Est. Cincotti, in D&L 2007, 822)
  17. Integra violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro (fattispecie incui il dipendente, ricorrente, aveva costituito con altri una cooperativa di produzione e lavoro, all’interno della quale si era impegnato a svolgere la stessa attività che svolgeva per il proprio datore di lavoro, facendo diretta concorrenza a questi). (Cass. 18/7/2006 n. 16377, in Orient. Giur. Lav. 2010, 45)
  18. Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poichè l’ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l’attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Cass. 4/4/2006 n. 7835, Pres. Mattone Rel. Di Cerbo, in Lav. nella giur. 2006, 1016)
  19. Il patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c., pur potendo riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non debba, quindi, limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, è nondimeno nullo allorchè la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore nei limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Corte app. Milano 17/3/2006 Pres. e Rel. Castellini, in Lav. nella giur. 2006, 1138)
  20. Con riferimento al patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c., va rilevato che il pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro non inficia la validità del patto, che il corrispettivo non deve essere necessariamente determinato, ma è sufficiente che sia determinabile, che l’art. 2125 c.c. lascia alle parti ampia autonomia nella determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo del patto, che non è necessario che il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ben potendo il corrispettivo essere pattuito sotto forma di percentuale sulla retribuzione o di somma da corrispondersi in costanza di rapporto. (Trib. Milano 21/7/2005, ord., Pres ed Est. Salmeri, in Orient. Giur. Lav. 2005, 567)
  21. Nella odierna dimensione globalizzata dell’economia, un patto di non concorrenza può non limitarsi al territorio nazionale, ma investire la dimensione europea. Il pagamento posticipato del compenso non determina la nullità del patto di non concorrenza in quanto è evidente la finalità dello stesso di consentire il previo controllo dell’osservanza del patto, mentre il lavoratore che ha incassato le competenze di fine di rapporto, verosimilmente ha una qualche capacità di resistenza e inoltre può svolgere, medio tempore, altre attività remunerate. È nulla clausola che consente alla società datrice di lavoro di recedere dal patto di non concorrenza fino all’ultimo giorno di durata del rapporto di lavoro poiché tale clausola, se azionata, consentirebbe all’azienda di ottenere tutti i benefici del patto senza pagarne il corrispettivo, poiché il lavoratore sarebbe costretto a decidere della propria carriera presupponendo il vigore del patto salvo poi trovarselo – a cose fatte – annullato. (Trib. Milano 3/5/2005, Est. Frattin, in Orient. Giur. Lav. 2005, 315, con nota di Lorenzo Cairo, “Ancora sul patto di non concorrenza: il limite territoriale nel nuovo mercato, le modalità di pagamento del corrispettivo, i limiti alla pattuizione e all’esercizio del potere di recesso”, 317)
  22. La clausola di opzione inserita nel patto di non concorrenza, la quale preveda successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro la facoltà del datore di lavoro di avvalersi del patto stesso, è nulla per violazione dell’art. 2125 c.c. (Trib. Perugia 26/4/2005, Est. Massei, in Lav. nella giur. 2006, 88)
  23. I tre limiti posti dall’art. 2125 c.c. per ritenere valido il patto di non concorrenza sono: oggetto, tempo e luogo. Altre limitazioni sono poste dallo stesso articolo sia con riguardo alla necessità di forma scritta del suddetto patto, sia alla necessaria onerosità dello stesso. Compito specifico del giudice di merito è quello di verificare se rispetto al caso concreto le indicazioni poste al patto non siano lesive delle potenzialità professionali del lavoratore. (Trib. Forlì 18/8/2004, Giud. Sorgi, in Lav. nella giur. 2005, 100)
  24. Il patto di non concorrenza, previsto dall’art. 2125 c.c., è valido purchè sia stipulato in forma scritta, sia previsto un corrispettivo proporzionato all’entità della limitazione e sia contenuto entro determinati limiti di oggetto e di luogo che, valutati nel loro complesso, lascino in concreto al lavoratore la possibilità di svolgere un’attività lavorativa coerente con la professionalità acquisita (nella fattispecie, in considerazione della specificità dell’attività vietata e del fatto che le capacità lavorativa e professionale del lavoratore non subivano un’eccessiva limitazione, è stato ritenuto valido un patto di non concorrenza della durata di due anni esteso all’intero territorio dei paesi della Comunità Europea a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al 15% dell’importo totale delle retribuzioni corrisposte al lavoratore negli ultimi due anni precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro). Ai fini della validità del patto di non concorrenza, non è necessaria la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., 2° comma, c.c. se si tratta di pattuizione individuale conclusa senza l’utilizzazione di moduli o formulari. In caso di violazione di un patto di non concorrenza può essere concessa al datore di lavoro la tutela inibitoria volta all’immediata cessazione della condotta pregiudizievole. (Trib. Milano 22/10/2003, Est. Di Ruocco, in D&L 2004, 123)
  25. Anche con riferimento al patto di non concorrenza, la necessità della specifica approvazione ex art. 1340, 2° comma c.c., sorge allorchè la clausola onerosa sia inserita in un più ampio ed articolato complesso di condizioni contrattuali e non invece quando la stessa clausola occupi da sola il testo del documento contrattuale e costituisca l’oggetto esclusivo del suo contenuto.
  26. Il patto di non concorrenza, previsto dall’art. 2125 c.c., è nullo allorchè i vincoli di oggetto e di luogo siano di ampiezza tale da relegare l’esplicazione delle concrete professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita (nella fattispecie è stato ritenuto valido un patto di non concorrenza della durata di un anno che inibiva al lavoratore con le mansioni di intermediatore finanziario di svolgere attività in concorrenza con quelle della datrice di lavoro limitatamente al territorio dell’Emilia Romagna e di non trattare clientela del lavoratore acquisita e/o gestita nel corso del rapporto di lavoro con l’ex datrice di lavoro anche al di fuori di tale limite territoriale).
  27. Attesa la libertà contrattuale delle parti di determinare il corrispettivo del patto di non concorrenza la nullità, di cui all’art. 2125 c.c., va riferita solo alla pattuizione di compensi simbolici ovvero manifestamente iniqui o sproporzionati rispetto al sacrificio richiesto ed alla riduzione della possibilità di guadagno (nella fattispecie è stato ritenuto congruo un corrispettivo annuale pari a 5.200,00, a fronte di una pregressa retribuzione annua del lavoratore pari a 40.000,00). (Trib. Milano 25/6/2003, ord., Pres. ed Est. Salmeri, in D&L 2003, 711)
  28. In materia di contratto di agenzia, il patto di non concorrenza stipulato senza l’indicazione dei termini territoriali previsti dall’art. 1751 bis c.c. deve intendersi circoscritto alla zona di competenza dell’agente nel corso del rapporto di agenzia. (Trib. Milano 23/5/2003, ord., Est. Ianniello, in D&L 2003, 708, con nota di Renato Scorcelli, “Contratto di agenzia e patto di non concorrenza”)
  29. Il datore di lavoro che agisca nei confronti del lavoratore in via d’urgenza e cautelare ex art. 700 c.p.c. per violazione di un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell’art. 2125 c.c., è tenuto ad allegare ed a dimostrare in concreto del periculum in mora, consistente nella perdita irreversibile di competitività sul mercato per effetto della violazione di tale patto, essendo pertanto insufficiente la sola prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività lavorativa in concorrenza con quella dell’ex datore di lavoro (nella fattispecie, è stata esclusa l’esistenza del periculum in mora, per la violazione di un patto di non concorrenza da parte di due lavoratrici addette alla selezione del personale in una società di lavoro temporaneo, sul rilievo che le lavoratrici avevano contatti marginali con la clientela e che la presunta sottrazione dei nominativi di lavoratori in cerca di occupazione avrebbe tutt’al più potuto dar luogo ad un pregiudizio riparabile per equivalente). (Trib. Milano 20/12/2002, ord., Est. Ianniello, in D&L 2003, 333)
  30. L’assenza di limiti territoriali non determina per ciò solo la nullità del patto di non concorrenza. Infatti, nell’ipotesi in cui sia ridotta l’area in cui il lavoratore non può occuparsi-sicché in un più esteso e differenziato settore merceologico, nel quale tale area si inserisce, egli, anche in considerazione dell’elevato livello di professionalità raggiunto, ha ampie possibilità di utilizzare capacità manageriali-la sua capacità redditizia non ne è compromessa in modo significativo ed è, quindi, salva la ratio dell’art. 2125 c.c. (Corte d’appello Milano 31/7/2002, Est. Ruiz, in Lav. nella giur. 2003, 190)
  31. Al patto di non concorrenza inerente ai rapporti di lavoro parasubordinato è inapplicabile la disciplina di cui all’art. 2125 c.c., rimanendo la fattispecie regolata dall’art. 2596 c.c. che, ai fini della validità del patto, prevede che lo stesso deve essere, tra l’altro, circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, con conseguente irrilevanza della possibilità o meno per l’obbligato di svolgere un’attività lavorativa corrispondente alla sua formazione professionale. (Trib. Forlì 18/6/2002, ord, Pres. Belotti Est. Giuliano, in D&L 2002, 657)
  32. In caso di violazione di un patto di non concorrenza, può essere concessa alla parte che ne abbia interesse la tutela inibitoria volta all’immediata cessazione della condotta pregiudizievole; tale violazione, infatti, costituisce condotta produttiva di un danno immediato che, per sua natura, è, nel successivo giudizio di merito, difficilmente provabile in tutta la sua estensione da parte del danneggiato e, conseguentemente, difficilmente riparabile, stante anche il naturale protrarsi nel tempo degli effetti pregiudizievoli della condotta concorrenziale. (Trib. Forlì 18/6/2002, ord, Pres. Belotti Est. Giuliano, in D&L 2002, 657)
  33. Ai sensi dell’art. 2125 c.c., la nullità del patto di non concorrenza per mancato rispetto dei limiti di oggetto, di tempo e di luogo, ai quali deve conformarsi la previsione del divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto di lavoro, è ravvisabile quando l’ampiezza del patto sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non salvaguardino un margine di attività coerente con la professionalità acquisita e sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore (nella fattispecie, è stato ritenuto nullo il patto con il quale era stato inibito ad un lavoratore di svolgere, per un periodo di tre anni e nell’intero territorio della Repubblica italiana, qualsiasi attività in concorrenza con quella del datore di lavoro). (Trib. Milano 8/6/2002, ord., Pres. Curcio Est. Marasco, in D&L 2002, 959)
  34. Nell’attuale situazione di mercato, caratterizzata da agguerrita concorrenza tra imprenditori, anche il commesso addettto alle vendite può risultare portatore di elementi di conoscenza ed esperienza tali da influire sulle scelte dei consumatori, e pertanto è ammissibile (e non è nullo per difetto di causa giustificatrice) il patto di non concorrenza che ne limiti, in tempi ragionevoli, l’attività per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. (Nella fattispecie è stato ritenuto che non supera i limiti ragionevoli il divieto, per il lavoratore addetto alle vendite, di impiegarsi per cinque anni, presso altro datore di lavoro che operi nello stesso settore merceologico del precedente, nell’ambito della sola provincia ove si svolgeva il precedente lavoro) (Cass. 19/4/2002, n. 5691, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2003, 29, con commento di Fabio Massimo Gallo)
  35. In caso di violazione del patto di non concorrenza, la domanda di riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.p. non può essere proposta in sede di giudizio di legittimità se non è stata tempestivamente spiegata in primo grado, trattandosi di domanda che richiede accertamenti e valutazioni di merito sottratti al giudice di legittimità. (Cass. 19/4/2002, n. 5691, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2003, 29,con commento di Fabio Massimo Gallo)
  36. Ove sia provata la violazione del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., il giudice può ordinare al lavoratore di cessare da un rapporto di lavoro subordinato in essere. E’ possibile inoltre in sede cautelare adottare misure atipiche di coazione indiretta all’esecuzione di tale ordine, ponendosi a carico del lavoratore che non vi ottemperi una somma da corrispondere per ogni mese di inadempimento del suddetto ordine. (Trib. Bologna29/1/2002,, ord., in Lav. nella giur. 2003, 1153, con commento di Daniela Turello)
  37. Il patto di non concorrenza legittimamente concluso nell’ambito di un contratto di agenzia è valevole e vincola l’agente in presenza di qualsiasi evento produttivo l’anticipata fine della relazione di garanzia. Nell’eventualità di un recesso in tronco da parte del preponente, fa seguito la corresponsione delle indennità pertinenti alla fattispecie, non anche la liberazione del vincolo di non concorrenza nel quadro della tutela ex art. 1460 c.c., trattandosi quest’ultimo di un distinto obbligo volto a scongiurare il pregiudizio all’integrità del patrimonio dell’impresa mandante. Accertata la violazione del patto di non concorrenza, il giudice può inibire l’illecita attività concorrenziale posta in essere (Trib. Ravenna 10/4/01 ordinanza, pres. e est. Vignati, in Lavoro giur. 2001, pag. 860, con nota di Zavalloni, Patto di non concorrenza ed eccezione di inadempimento nel contratto di agenzia)
  38. La circostanza che il lavoratore, il quale ha stipulato un patto di non concorrenza col datore di lavoro, abbia lavorato per un periodo assai breve (nella specie, otto giorni) non fa venire meno la funzione del suddetto patto di non concorrenza, non essendo di per sé idonea ad escludere il rischio di divulgazione e di sfruttamento da parte della concorrenza di informazioni comunque acquisite, sia pure soltanto attraverso la frequenza di un corso di formazione presso l’impresa. (Trib. Milano 16/3/01, est. Salmeri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 124)
  39. La facoltà di recedere da un patto di non concorrenza attribuita esclusivamente al datore di lavoro, che ne consenta l’esercizio nel tempo successivo alla fine del rapporto di lavoro, rende nulla la clausola che la contiene per contrasto con l’art. 2125 c.c. in quanto produttiva di una indeterminatezza temporale dell’obbligo assunto dal prestatore di lavoro e di quello del lavoratore di pagare il corrispettivo (Trib. Milano 25/7/00, est. Cerreti, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 117)

 

 

Le segnalazioni della Newsletter di Wikilabour in tema di patto di non concorrenza

  1. Nulla la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
    La Corte ribadisce il principio in un caso in cui la risoluzione del patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto era stato risolto unilateralmente dal datore nel corso del rapporto di lavoro, circostanza quest’ultima che è stata ritenuta non inficiare la regola, anche laddove la risoluzione venga espressa sotto forma di rinuncia al patto. (Cass. 3/6/2020 n. 10535, ord., Pres. Bronzini Rel. Leo, in Wikilabour, Newsletter n. 11/2020)