Amministrazione straordinaria

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Scheda sintetica

L’ amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un’azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell’attività di un’impresa commerciale, o di un gruppo d’imprese, di grandi dimensioni dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato.
Anche questo procedimento, come la liquidazione coatta, ha natura amministrativa, poiché la sua gestione è affidata al Ministero delle attività produttive.
Il procedimento invece differisce da quelli relativi alle procedure più sopra definite e si articola in un’ulteriore fase di osservazione volta a valutare la sussistenza di concrete possibilità di recuperare l’equilibrio economico.
Nel corso degli ultimi anni, peraltro, la normativa dell’amministrazione straordinaria è stata modificata più volte, nel senso che ad una disciplina generale è stata affiancata una disciplina speciale dedicata alle imprese di dimensioni ancora maggiori.

 

La disciplina generale

L’amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999) si applica alle imprese, sia individuali che collettive (non alle società cooperative), soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano (art. 2):

  • debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio e presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico;
  • un numero di lavoratori subordinati complessivamente non inferiore a duecento da almeno un anno.

 

 

La procedura

L’amministrazione straordinaria si articola in queste fasi:

  • istanza presentata da parte dell’imprenditore o, in alternativa, dai creditori, dal pubblico ministero, o dallo stesso tribunale d’ufficio
  • il tribunale, nella fase preliminare, verifica la presenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura, accerta e dichiara lo stato d’insolvenza, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa il termine (tra i centoventi e i centocinquanta giorni) per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato
  • sulla base della relazione presentata dal giudice delegato e degli accertamenti effettuati il tribunale, nella fase successiva, dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o, in mancanza delle condizioni, il fallimento dell’impresa
  • nel caso di avvio della procedura, spetta al Ministro delle Attività produttive la nomina del commissario straordinario il quale deve attuare il programma di risanamento perseguendo due ipotesi alternative: la ristrutturazione economica e finanziaria o la cessione dell’azienda.

La tutela dell’occupazione

In caso di cessione di aziende in esercizio, l’acquirente deve assumere l’obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali per il periodo previsto nell’atto di vendita o, comunque, per almeno un biennio, ferma la possibilità per le parti, nell’ambito delle consultazioni sindacali previste dall’art. 47 della Legge 428/1990, di limitare con un accordo il trasferimento ad alcuni lavoratori, previa individuazione degli esuberi.
In tale ultimo caso sarà possibile richiedere e ottenere l’accesso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni straordinaria) per il personale in esubero o, qualora non fosse possibile richiedere un periodo di CIGS, si dovrà procedere ai licenziamenti dei dipendenti individuati mediante la procedura per la collocazione in mobilità prevista dall’art. 4 della Legge 223/1991.

 

La disciplina speciale

Una diversa disciplina – e dunque diversi requisiti di ammissione e procedure più rapide – è stata introdotta dal D.L. 347 del 2003, c.d. “decreto Parmalat”, da ultimo modificato dal D.L. 134 del 2008, “c.d. decreto Alitalia”, che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e che presentino, congiuntamente, un numero di dipendenti non inferiore a cinquecento e un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.

 

Fonti normative

  • Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270
  • Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39
  • Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 281 convertito nella Legge 28 gennaio 2005, n. 6
  • Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134 convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166

 

 

Cosa fare – Tempi

Qualora si abbia notizia dell’avvenuta dichiarazione d’insolvenza dell’impresa con la quale è in corso, o sia cessato, un rapporto di lavoro, raccogliere tutta la documentazione relativa al proprio rapporto di lavoro e ai propri crediti, per la predisposizione delle domande necessarie per partecipare alla verifica dei crediti, nei tempi stabiliti dal tribunale competente.

 

A chi rivolgersi

Per avere informazioni su cessioni di azienda o singoli rami, avvio di procedure di licenziamenti collettivi contattare le strutture aziendali o territoriali del sindacato;

  • per la predisposizione di domande volte a ottenere il pagamento dei crediti di lavoro (retribuzioni, TFR etc.) rivolgersi a un Ufficio vertenze sindacale;
  • per eventuali controversie rivolgersi a un Ufficio vertenze sindacale e a uno studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Documenti necessari

  • lettera assunzione e/o contratto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine o a progetto)
  • eventuale lettera licenziamento
  • buste paga
  • prospetto TFR
  • CUD dell’anno in corso e degli anni precedenti

 

 

Scheda di approfondimento

La disciplina generale

Un ruolo centrale è riconosciuto dalla legge (D.Lgs. 270/1999) al Tribunale il quale, non solo dichiara lo stato di insolvenza ma deve accertare, innanzitutto, i requisiti per l’ammissione alla procedura.

 

Requisiti

L’amministrazione straordinaria, oggi, riguarda sia le imprese individuali che collettive (non le società cooperative) soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano (art. 2):

  • debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio e presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico;
  • un numero di lavoratori subordinati complessivamente non inferiore a duecento da almeno un anno.

L’unica eccezione riguarda le imprese confiscate ai sensi della legge 575 del 1965, che possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche se non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, sopra indicati.

 

 

Procedura

Caratteristica della procedura è il cosiddetto “doppio binario”, per effetto del quale alla sentenza dichiarativa dell’insolvenza può seguire o l’amministrazione straordinaria – se sussistono le condizioni, indicate dalla legge, per il risanamento – o il fallimento, che dovrà essere dichiarato, mediante l’adozione della relativa procedura, anche nel caso in cui siano infruttuosamente trascorsi i termini fissati per la cessione del complesso aziendale o per il definitivo risanamento dell’impresa.
Possono chiederne l’ammissione l’imprenditore, i creditori, il pubblico ministero, o lo stesso tribunale d’ufficio e, una volta dichiarato lo stato di insolvenza, la procedura si svolge secondo termini rigidi e predeterminati dalla legge stessa.

 


Termini

Con la sentenza che dichiara l’insolvenza il tribunale, infatti, nomina il commissario giudiziale il quale ha trenta giorni per depositare in cancelleria una relazione contenente una descrizione delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione circa l’esistenza o meno delle condizioni (vedi infra) che consentono l’ammissione dell’impresa alla procedura.
Nei dieci giorni successivi il Ministero dell’Economia e delle Attività Produttive deposita il proprio parere in ordine all’ammissione dell’impresa alla procedura.
Il Tribunale, a sua volta, entro trenta giorni dal deposito in cancelleria della relazione del commissario giudiziale, anche in mancanza del parere del Ministero, decide con decreto motivato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni per l’ammissione o dichiara, sempre con decreto motivato il fallimento.
Il Ministero dell’Economia, infine, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, nomina il commissario straordinario, il quale ha sessanta giorni per presentare al Ministero il programma di cessione dell’azienda (o di una parte) oppure, in via alternativa, di ristrutturazione economica.
La fase di accertamento dei crediti si svolge secondo le stesse regole stabilite per il fallimento. Con la sentenza con cui il tribunale dichiara lo stato di insolvenza assegna ai creditori un termine (tra i centoventi e i centocinquanta giorni) per la presentazione delle domande in cancelleria.

 

 


Il programma di risanamento dell’azienda

Le finalità conservative del patrimonio aziendale possono essere realizzate – come esplicitato dall’art. 1 dello stesso decreto – attraverso la “prosecuzione” dell’esercizio dell’impresa, la “riattivazione” dell’impresa cessata, o ancora la “riconversione” delle attività imprenditoriali.
Le modalità alternative, stabilite dalla legge (art. 27 lettere a – b), per il raggiungimento delle finalità indicate sono:

  • la cessione dell’impresa;
  • la ristrutturazione economica attraverso un piano di risanamento;

sempre che sussistano, per entrambe le modalità individuate dalla legge, “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”.

 


La tutela dell’occupazione

La salvaguardia dell’occupazione viene perseguita sia attraverso il risanamento economico dell’impresa sia mediante la vendita dell’azienda secondo le modalità previste dalla legge.
In caso di cessione di aziende in esercizio, l’acquirente deve assumere l’obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali per il periodo previsto nell’atto di vendita o, comunque, per almeno un biennio, ferma la possibilità per le parti, nell’ambito delle consultazioni sindacali previste dall’art. 47 della Legge 428/1990, di limitare con un accordo il trasferimento ad alcuni lavoratori, previa individuazione degli esuberi.
In tale ultimo caso sarà possibile richiedere e ottenere l’accesso agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per il personale in esubero o, qualora non fosse possibile richiedere un periodo di CIGS, si dovrà procedere ai licenziamenti dei dipendenti individuati mediante la procedura per la collocazione in mobilità prevista dall’art. 4 della Legge 223/1991.
Sempre nell’ambito delle consultazioni sindacali, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia.
E’ esclusa invece, salvo diverso accordo, la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori al trasferimento, in deroga all’art. 2112 cod. civ.
Per quanto riguarda il pagamento del TFR, pertanto, si potranno determinare situazioni differenti a seconda che i rapporti di lavoro siano cessati prima della dichiarazione di insolvenza o in epoca successiva o, ancora, siano pendenti e siano proseguiti senza soluzione di continuità con l’acquirente:

  • nel primo caso, una volta accertati e ammessi al passivo con collocazione privilegiata, i lavoratori potranno chiedere il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia dell’Inps;
  • se il rapporto è cessato dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, analoga soluzione potrà essere adottata per la quota di TFR maturata nel periodo anteriore l’apertura della procedura concorsuale (collocazione in via privilegiata), mentre per le quote maturate successivamente, sino alla risoluzione verificatasi nel corso della procedura, il pagamento dovrà essere effettuato in prededuzione;
  • qualora il rapporto di lavoro sia proseguito con l’acquirente, quest’ultimo dovrà accollarsi il pagamento dell’intero importo dovuto a titolo di TFR se il rapporto si risolva a cessione di azienda avvenuta.

 

 

La disciplina speciale

Una diversa disciplina è stata introdotta dal D.L. 347 del 2003, c.d. “decreto Parmalat”, da ultimo modificato dal D.L. 134 del 2008, “c.d. decreto Alitalia”, che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • un numero di dipendenti non inferiore a cinquecento;
  • un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.

I requisiti originariamente stabiliti D.L. 347 del 2003 – mille dipendenti e un miliardo di euro l’ammontare complessivo dell’indebitamento – sono stati modificati dal D.L. 281 del 2004 per consentire l’applicazione della procedura a un’altra impresa in crisi (la Compagnia aerea Volare).

 

Il programma

Le finalità conservative del complesso aziendale, prima delle modifiche introdotte dal “decreto Alitalia”, potevano, in via principale, essere realizzate esclusivamente attraverso il perseguimento dell’obbiettivo della ristrutturazione (art. 27 lett. b D.Lgs. 270/1999).
Nella nuova versione introdotta dal D.L. 134 del 2008 è stato reintrodotto il programma di cessione dei complessi aziendali previsto dall’art. 27 lett. a D.Lgs. 270/1999.

 

La procedura

Decisamente ridimensionate risultano le funzioni giurisdizionali, dal momento che l’imprenditore che si trovi in stato di insolvenza può richiedere al Ministro delle Attività produttive – ma per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali vedi infra – l’immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, purché presenti contestualmente il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede.
E’ dunque riservata al Ministro la valutazione dei requisiti per l’ammissione nonché la nomina del commissario straordinario a cui sono attribuite le stesse funzioni previste dalla disciplina generale (D.Lgs. 270/1999).
Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, il decreto Alitalia, ha invece stabilito la competenza del Presidente del Consiglio o del Ministro dello sviluppo economico, i quali con decreto deliberano sia in merito all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sia sulla nomina al commissario straordinario, al quale può essere può essere assegnato un incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia.
Per quanto riguarda la dichiarazione d’insolvenza riservata al tribunale, la legge prevede invece un termine di soli quindici giorni, entro il quale deve provvedere con sentenza, dopo aver sentito il commissario straordinario, risultando così fortemente concentrate all’interno di un brevissimo termine le funzioni assegnate al tribunale.
E’ altresì prevista una procedura di verifica dei crediti soggetta a termini più brevi rispetto a quelli ordinari, nel caso sia stata autorizzata una proposta di concordato, ovvero, in sintesi, la suddivisione di creditori in classi omogenee e la soddisfazione dei crediti mediante l’attribuzione ad alcune categorie di creditori di azioni o quote o altri strumenti finanziari.

 

La tutela dell’occupazione

Per il personale dipendente da imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, i termini delle procedure per la concessione della cassa integrazione previsti dall’art. 4 della Legge 223/1991 sono ridotti della metà, così come, in caso di trasferimento d’azienda, i termini stabiliti dall’art. 47 della Legge 428/1990.
Quest’ultima norma subisce inoltre una pesante deroga da parte della disciplina speciale, nella quale è stabilito che, qualora le consultazioni sindacali si esauriscano senza un accordo tra le parti, in merito alle conseguenze economiche per il personale coinvolto nel trasferimento, il commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive e definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze dell’acquirente.
I passaggi anche solo parziali dei lavoratori possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva riassunzione da parte del cessionario.