Assegni familiari – ANF – Assegno al Nucleo Familiare

Tu sei qui:

Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
  • D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, c. 3

 

 

Beneficiari

(Circ. Inps n. 34/2022)

A decorrere dal 1° marzo 2022 le richieste per ottenere l’Assegno per il nucleo familiare (ANF) potranno essere presentate, esclusivamente per i nuclei familiari senza figli o orfanili, dai:

  • lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
  • lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
  • percettori di NASpI;
  • percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
  • beneficiari di prestazioni antitubercolari;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
  • lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
  • percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

L’Inps corrisponde direttamente, in luogo dell’ANF, l’assegno familiare (AF) ai seguenti lavoratori:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Lavoratori domestici e domestici somministrati

Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore (cfr. art. 14, D.P.R., n. 1403/1971).

Lavoratori iscritti alla Gestione separata

L’Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione (art. 5, D.M. 4 aprile 2002).

L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di attribuzione dei contributi. Per il criterio di cassa sancito dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.

Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti

L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare (cfr. Circ. Inps n. 60939/1938).

L’Inps procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti (cfr. Circ. Inps n. 2783 G.S. Ris. del 25 settembre 1951) secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie.

Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF

L’Assegno per il nucleo familiare spettante al lavoratore agricolo viene determinato con riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo (pari alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi) e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione agricola spettante.

Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa.

Percettori di NASpI

I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’Assegno per il nucleo familiare a cui avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare.

Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Inps provvede a erogare gli ANF dietro richiesta dell’interessato.

La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell’ANF.

Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA

Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (Msg. Inps n. 833/2021). Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Infine, in relazione a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, così come modificato dalla L. n. 234/2021, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui agli artt. 26, 27, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

Ai percettori dell’assegno ordinario del FIS non competono gli assegni per il nucleo familiare (Circ. Inps n. 130/2017, par. 4).

Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF

La prestazione familiare ANF viene riconosciuta come prestazione accessoria di quella principale anche per altre tipologie di lavoratori quali i beneficiari di prestazioni antitubercolari, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, i lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) e coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

A partire dal 1° marzo 2022, per le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data, potranno essere presentate esclusivamente domande di ANF per i nuclei senza figli.

Apprendisti

Agli apprendisti spetta l’assegno per il nucleo familiare, come a tutti i lavoratori dipendenti, in presenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2015, art. 42, c. 6, lett. e; Circ. Inps n. 41/2006).

Lavoratori stranieri

L’assegno per il nucleo familiare (nuclei senza figli) può essere corrisposto:

  • al lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della normativa vigente, per i familiari residenti in Italia;
  • al lavoratore extracomunitario il cui Stato di appartenenza ha stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici, per i familiari non residenti in Italia;
  • al lavoratore extracomunitario rifugiato politico – per Convenzione equiparato in toto al cittadino italiano –, per i familiari residenti all’estero (Circ. Inps n. 61 e n. 62/2004).

Per quanto riguarda il lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, non è prevista alcuna erogazione di assegni per il nucleo familiare (art. 25, D.Lgs. n. 286/1998).

Detenuti lavoratori

I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell’istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.

Gli importi dell’assegno sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l’incapace è affidato (D.P.R. n. 230/2000, art. 55).

Prestatori di lavoro occasionale accessorio

Sono esclusi dalla prestazione degli ANF (Circ. Inps n. 76/2009, par. 5)

 

 

Nucleo familiare

(Circ. Inps n. 34/2022)

Dal 1° marzo 2022 il nucleo familiare deve essere così composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, o dagli uniti civilmente ai sensi dell’art. 1, L. n. 76/2016.

La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l’effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano). L’esclusione è valida anche se il giudice ha disposto, in via temporanea, la coabitazione tra coniugi (c.d. separati in casa).

L’Inps chiarisce che «gli effetti della separazione legale cessano, ai sensi dell’art. 157 c.c., in caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione».

  • dai fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a condizione che:

– siano orfani di entrambi i genitori;

– non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

  • un figlio minorenne a carico;
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolga il servizio civile universale;

  • figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Il nucleo orfanile può anche essere composto di una sola persona qualora questa sia orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non abbia compiuto il diciottesimo anno di età ovvero sia maggiorenne inabile, a causa di infermità fisica o mentale, ad un proficuo lavoro.

 

 

Part-time

(D.Lgs. n. 81/2015, art. 11, c. 2; Circ. Inps n. 41/2006; Circ. Inps n. 126/2000)

Gli assegni per il nucleo familiare (senza figli) spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale (sei assegni settimanali) in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro deve verificare settimana per settimana, sia che l’orario di lavoro sia ripartito su 6 giornate che su 5 (c.d. “settimana corta”), la durata della prestazione lavorativa per adeguare ad essa la misura dell’assegno da corrispondere, anche se viene adottato il periodo di paga mensile.

In caso di prestazione inferiore al lavoratore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

L’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore svolge l’attività principale, ovvero quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o quella che costituisce la sua fonte principale di guadagno.

Il lavoratore dovrà, quindi, indicare, al datore di lavoro presso cui presta l’attività secondaria, l’azienda presso cui svolge l’attività principale e farsi rilasciare, alla fine di ciascun periodo di paga, una dichiarazione attestante, settimana per settimana, il numero delle ore di lavoro prestate nelle singole giornate.

Il datore di lavoro presso cui il lavoratore svolge l’attività principale provvederà poi ad erogare l’assegno, se non è possibile individuare l’attività principale l’assegno verrà corrisposto direttamente dall’Inps.

L’ANF spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative inferiori a 24 ore settimanali, purché l’assenza dal lavoro si verifichi nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa e purché la giornata di assenza venga retribuita o indennizzata.

Resta pertanto esclusa la possibilità, per i lavoratori in part-time verticale, di usufruire dell’ANF per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

 

 

Assenze

Malattia

(D.P.R. n. 797/1955, art. 16; Circ. Inps n. 110/1992, par. 8)

L’assegno spetta per il periodo (di norma fino ad un massimo di 180 giorni complessivi nell’anno solare) in cui è corrisposta l’indennità di malattia o la retribuzione, nonché per i periodi di carenza della suddetta indennità.

Qualora il lavoratore non abbia diritto all’indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità, né abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell’assegno può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi.

L’assegno non spetta, invece, per i periodi successivi alla cessazione dell’erogazione dell’indennità di malattia, ancorché il lavoratore continui ad essere assente per malattia e sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione.

L’assegno non deve più essere corrisposto se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia (cessazione attività aziendale o lavoro stagionale).

La malattia, se sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, sospende il periodo di preavviso e l’assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro, non spetta, invece, per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato.

Se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l’assegno è corrisposto per la durata di essa, fino ad un massimo di tre mesi.

L’assegno spetta anche per il periodo di cure termali per le quali sia corrisposta l’indennità di malattia.

Lavoratori assenti per assistenza a familiari handicappati

(Circ. Inps n. 199/1997)

Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare le ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell’art. 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/1992 sono assimilate alle altre assenze indennizzate (malattia, maternità, ecc.).

Ferie e festività

(D.P.R. n. 797/1955, art. 13; Circ. Inps n. 110/1992, n. 4)

L’assegno spetta per i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione.

Congedo matrimoniale

(Circ. Inps n. 110/1992, n. 12)

L’assegno spetta per tutto il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, concesso dal datore di lavoro ai sensi di disposizioni legislative o contrattuali.

In caso di lavoratori a tempo parziale l’assegno spetta solo per i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali sia contrattualmente prevista la prestazione di attività lavorativa.

Sciopero retribuito

(Circ. Inps n. 110/1992, n. 13)

L’assegno è dovuto per le giornate di sciopero per le quali venga corrisposta la normale retribuzione da parte del datore di lavoro, sia pure sotto forma di recupero delle ore perdute attraverso l’esecuzione di lavoro straordinario.

Sospensione dal lavoro per motivi disciplinari

(Circ. Inps n. 110/1992, n. 16)

L’assegno spetta anche al lavoratore che non presti attività lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali

(Circ. Inps n. 110/1992, n. 14)

I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell’assegno.

Per le giornate di permesso retribuito l’assegno è corrisposto dal datore di lavoro; per i periodi di aspettativa, invece, l’assegno viene erogato dall’Inps salvo che per i lavoratori, chiamati a cariche elettive presso gli Enti locali, cui spetti il raddoppio dell’indennità di carica; per detti lavoratori è l’Ente locale presso cui svolgono la loro funzione che deve corrispondere l’assegno secondo la normativa prevista per il settore di appartenenza del relativo datore di lavoro che li ha posti in aspettativa.

Licenziamento illegittimo

(Circ. Inps n. 110/1992, n. 17)

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziaria o di esito positivo del tentativo di conciliazione esperito dal giudice, al lavoratore spetta l’assegno per i periodi di paga maturati fino alla reintegrazione nel posto di lavoro o fintantoché il rapporto di lavoro non venga validamente risolto, con esclusione peraltro dei periodi in cui l’assegno sia stato comunque percepito ad altro titolo, come, ad es., sulla indennità sostitutiva del preavviso, sull’indennità di disoccupazione o in relazione ad attività lavorativa esplicata presso altro datore di lavoro.

 

 

Periodo di prova – Periodo di preavviso

(D.P.R. n. 797/1955, art. 13; Circ. Inps n. 110/1992, n. 3)

L’assegno spetta per tutti i periodi di lavoro prestato, compresi il periodo di prova ed il periodo di preavviso di licenziamento.

In caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lavorato, poiché il decorso del relativo termine resta sospeso sino alla guarigione o alla scadenza del periodo previsto per la conservazione del posto (ove non sia intervenuta la guarigione), l’assegno spetta per il residuo periodo di preavviso che debba ancora essere fruito.

L’assegno spetta anche per il periodo di preavviso non lavorato e deve essere corrisposto dal datore di lavoro, in aggiunta alla indennità di mancato preavviso, in unica soluzione per la durata massima di tre mesi o nei limiti della eventuale più breve durata di spettanza dell’assegno (ad es., per scadenza di validità dell’autorizzazione o per variazione della composizione del nucleo familiare), fermo restando che, in caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve richiedere al dipendente assunto, ove risulti proveniente da altra recente occupazione, il rilascio di apposita dichiarazione con la quale si assume in modo esplicito e specifico la responsabilità di non incorrere in una duplice erogazione del trattamento di famiglia per il nuovo periodo di occupazione, in tutto o in parte coincidente con il periodo di preavviso non lavorato.

L’assegno non spetta, invece, sull’indennità di mancato preavviso corrisposta ai familiari di lavoratori deceduti.

 

 

Domanda

(Circ. Inps n. 45/2019 e 34/2022)

A partire dal 1° aprile 2019 la domanda per la richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (privo di figli) deve essere presentata, dai lavoratori dipendenti di aziende private non agricole, direttamente all’Inps esclusivamente in modalità telematica, tramite:

  • servizio on-line dedicato (www.inps.it);
  • Patronati e intermediari dell’Inps.

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi digitali dell’Inps non avviene più tramite PIN, ma unicamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS (Circ. Inps n. 127/2021; Msg. Inps n. 3305/2021).

Nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

 

 

Corresponsione dell’ANF

Lavoratori

La corresponsione dell’assegno viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e successivamente rimborsata dall’Inps con il conguaglio dei contributi.

Per alcune categorie di lavoratori l’assegno viene invece erogato direttamente dall’Inps (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati ecc.).

Pensionati

Ai pensionati l’assegno viene rimesso direttamente dall’Inps con la rata di pensione.

Coniuge avente diritto

(L. n. 311/2004, art. 1, c. 559; D.M. 4/4/2005; Circ. Inps n. 77/2005)

Dal 1º gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.

Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno formula apposita domanda, nel modulo presentato dall’altro coniuge, al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest’ultimo per conto dell’Inps; nelle ipotesi in cui l’Istituto eroga direttamente l’assegno (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps per le diverse prestazioni.

Per avere diritto alla corresponsione dell’assegno, il coniuge richiedente non deve percepire a sua volta alcun anf e non deve svolgere attività lavorativa dipendente, né deve essere titolare di pensione.

Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Spetterà al soggetto competente al pagamento (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti), erogare la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.

 

 

Libro unico del lavoro

(D.L. n. 112/2008, art. 39, c. 2)

Il datore di lavoro ha l’obbligo di registrare sul libro unico del lavoro (LUL), per ciascun lavoratore, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare e agli assegni familiari.

 

 

Divieto di discriminazione

(D.Lgs. n. 198/2006, art. 30, c. 3)

Gli assegni familiari possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.

 

 

Esonero fiscale e contributivo

(D.L. n. 69/1988, art. 2, c. 11; Circ. Inps n. 12/1999, par. 19)

L’assegno per il nucleo familiare non è soggetto a ritenuta fiscale né fa parte dell’imponibile contributivo.

 

 

Sanzioni

Datore di lavoro

  • Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l’ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
  • Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. (art. 82, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 sostituito dall’art. 22, c. 6, D.Lgs. n. 151/2015; Circ. Ministero del lavoro n. 26/2015).
  • Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un’ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 3, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
  • Il datore di lavoro o coloro che li rappresentano, salvo che i fatti costituiscano reato più grave, sono puniti con l’ammenda da euro 51 a euro 516 quando omettano di fornire all’Inps tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 85, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981).

Lavoratore

  • Il lavoratore che non indica al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.030 (art. 85, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).
  • Il lavoratore che ometta di fornire all’Inps tutte le notizie e i documenti che sono richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.030 (art. 85, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 112, L. n. 689/1981 e dall’art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006).

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478 (art. 82, c. 4, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall’art. 79 D.Lgs. n. 507/1999).

 

 

Prescrizione e decadenza

Prescrizione del diritto all’assegno

(D.P.R. n. 797/1955, art. 23; Circ. Inps n. 110/1992, n. 21)

Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di 5 anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.

Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda.

La prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltreché in caso di richiesta scritta del lavoratore all’Inps o all’Ispettorato del Lavoro.

Prescrizione del diritto al rimborso dell’assegno

(D.P.R. n. 797/1955, art. 44; Circ. Inps n. 110/1992, n. 22)

Il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell’assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di 5 anni dalla scadenza del periodo di paga cui l’assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

Per i datori di lavoro di lavoratori a domicilio il termine prescrizionale decorre dalla fine del mese in cui scade il periodo di commessa, cioè quello in cui cade la data di riconsegna del lavoro eseguito.

Decadenza

(D.L. n. 384/1992, art. 4)

Per le controversie in materia di prestazioni dell’assegno per il nucleo familiare, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno